Errore materiale correggibile nel giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 16106 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto in un’ordinanza della Corte di cassazione è correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. quando consista in una difformità tra la volontà effettivamente espressa nella motivazione e la sua trasposizione nel dispositivo, senza che il provvedimento risulti affetto da vizio di natura sostanziale. Ove la motivazione abbia già individuato il giudice del rinvio in quello che ha emesso la sentenza impugnata, l’indicazione difforme contenuta nel dispositivo costituisce mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione. La correzione non incide sul giudizio di cassazione già definito, ma ristabilisce la coerenza interna del provvedimento e la sua attitudine a regolare il giudizio di rinvio.
Il Fatto
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro il contribuente era stato definito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 30770 del 2023, che aveva cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Con istanza depositata nel gennaio 2024 nel medesimo giudizio, il contribuente ha rilevato che per errore materiale il giudice del rinvio era stato individuato nella C.t.r. della Lombardia, mentre la sentenza impugnata era stata pronunciata dalla C.t.r. della Campania, e ha chiesto la correzione dell’ordinanza. La questione giunge così davanti alla Sezione V in funzione di correzione del proprio provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del contenuto dell’ordinanza da correggere. Dagli atti e dalla stessa ordinanza emerge che la sentenza oggetto del ricorso per cassazione era stata emessa dalla C.t.r. della Campania. A pagina 4 dell’ordinanza, nel penultimo capoverso, la Corte aveva statuito il «conseguente rinvio al giudice a quo», così individuando il giudice del rinvio in quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
Nel dispositivo, invece, il giudice del rinvio è stato indicato nella C.t.r. della Lombardia. Si tratta, secondo la Corte, di un mero errore materiale: la volontà dell’organo era già compiutamente espressa nella motivazione, mentre il dispositivo ne ha recepito una trasposizione difforme.
Il Collegio non ricostruisce quindi una nuova statuizione sul giudice del rinvio, ma ripristina la coerenza tra la parte argomentativa e la parte dispositiva del provvedimento. La correzione opera nei termini di cui al dispositivo, sostituendo le parole «Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia» con le parole «Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania».
La Corte accoglie pertanto l’istanza di correzione e dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, in calce all’ordinanza corretta, così assicurando la piena conoscibilità dell’emendamento e la continuità del giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
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