IRAP al professionista socio di società di consulenza: esclusa l’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 16290 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo dell’IRAP, quanto ai lavoratori autonomi, non si identifica con il mero avvalersi di una struttura organizzata, ma richiede che tale struttura sia autonoma, ossia faccia capo al professionista sotto il profilo operativo e organizzativo, sì che egli ne sia titolare e responsabile. Il professionista che svolga la propria attività inserito stabilmente nell’organizzazione di una società terza, di cui sia socio, utilizzandone beni, servizi e personale altrui, non realizza l’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché non assume decisioni sulla gestione del personale né sostiene i relativi costi. Irrilevante è la titolarità di una quota di partecipazione al capitale della società, poiché la responsabilità dell’organizzazione resta in capo a un soggetto giuridico distinto.
Il Fatto
La contribuente, consulente e socia di una società di revisione, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per il periodo d’imposta 2014, sostenendo di aver svolto la propria attività professionale in assenza di una propria autonoma organizzazione. La società di revisione era il suo unico committente e la totalità del reddito professionale dichiarato proveniva da quella attività.
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava il rigetto, valorizzando l’inserimento stabile della professionista nell’organizzazione della società di consulenza, di cui era socia-partner. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, per aver la CTR attribuito rilievo, ai fini dell’autonoma organizzazione, non alle dotazioni di personale e capitale della contribuente, ma a quelle riferibili alla società committente.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite civili n. 9451 del 2016, secondo cui il requisito in esame ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Ne discende che, affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato a IRAP, è necessario non solo l’inserimento in una autonoma organizzazione, ma anche che egli ne sia titolare e responsabile. Nel caso concreto è incontroverso che la contribuente non occupasse collaboratori alle proprie dipendenze e non disponesse di una propria organizzazione, essendo inserita stabilmente in una struttura facente capo a un distinto soggetto giuridico, unico responsabile organizzativo. Poiché non era la ricorrente a sostenere i costi per collaboratori e dipendenti, ella non poteva assumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle direttive impartite nel singolo incarico.
La Corte conferma così il principio per cui non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri, con plurime applicazioni in tema di professionisti operanti per società di revisione e consulenza di cui siano soci. Irrilevante, a tal fine, la circostanza che la contribuente detenesse una quota di partecipazione al capitale sociale, poiché la titolarità dell’organizzazione faceva capo a un soggetto diverso.
Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata e la causa decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario e condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, compensate quelle di merito.
Nota della Redazione
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