Correzione dell’ordinanza per errore materiale nel nominativo della parte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17608 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale consistente nell’indicazione, all’interno del testo di un provvedimento della Corte di cassazione, di un nominativo di parte diverso da quello corretto è emendabile con il procedimento di correzione. Il giudice dell’impugnazione, ove l’inesattezza emerga ictu oculi dal raffronto con gli atti del giudizio, provvede a ripristinare la esatta dizione del nome, senza che la correzione incida sul dispositivo o sulla sostanza della decisione. La rettifica è disposta d’ufficio o su istanza e deve risultare da annotazione sull’originale del provvedimento a cura della cancelleria. Il relativo procedimento non richiede contraddittorio se le controparti costituite sono state informate e nessuna di esse svolge attività difensiva.
Il Fatto
Una precedente ordinanza della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del Ministero dell’Ambiente e un ricorso successivo, condannando l’amministrazione alle spese. Nel testo di quel provvedimento compariva, nel richiamo a un motivo di ricorso, il nominativo di una parte in luogo di quello di un’altra.
Una delle parti interessate ha proposto istanza di correzione per errore materiale, evidenziando che al primo rigo del punto 2 compariva il nome di un soggetto diverso da quello effettivamente ricorrente in relazione a quel motivo, e che analogo scambio si ripeteva al rigo successivo. La cancelleria ha comunicato la richiesta alle controparti costituite; nessuna ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’istanza muovendo dal confronto tra il testo dell’ordinanza da correggere e l’atto del giudizio richiamato. Il raffronto con il primo motivo del ricorso ministeriale ha reso evidente lo scambio di nominativi, poiché l’atto indicava correttamente quale ricorrente il soggetto il cui nome era stato invece sostituito nel provvedimento.
Il collegio ha quindi qualificato l’inesattezza come errore materiale, rilevabile direttamente dalla lettura degli atti e non involgente alcuna valutazione giuridica ulteriore. La rettifica riguarda la sola esatta dizione del nome, restando inalterati il dispositivo e la ratio della decisione già assunta.
La Corte ha pertanto disposto la correzione nei due punti individuati, ordinando che il ripristino del nominativo esatto sia annotato dalla cancelleria sull’originale dell’ordinanza. L’annotazione assolve la funzione di rendere stabilmente riconoscibile la rettifica rispetto al testo originario.
Il provvedimento si chiude senza statuizione sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dalle parti destinatarie della comunicazione. La decisione è stata assunta in camera di consiglio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.