Tovagliometro e presunzioni tributarie: legittimo l’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 18975 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’accertamento induttivo del reddito operato, ex art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante la determinazione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati: costituisce nozione di comune esperienza che ogni avventore adopera normalmente un solo tovagliolo. Per la configurazione di una presunzione semplice valida non occorre che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile di quello noto, bastando che da questo sia desumibile univocamente alla stregua dell’id quod plerumque accidit. Ai fini degli accertamenti tributari il convincimento del giudice può fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, dovendo il requisito della concordanza intendersi riferito alla sola eventuale ipotesi di concorso di più elementi presuntivi. In presenza di una doppia conforme di merito il ricorso per cassazione è proponibile, per il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nei soli limiti stabiliti dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Il Fatto
Un imprenditore titolare di una ditta individuale esercente attività di ristorante e pizzeria riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati per l’anno 2007, recuperando a tassazione l’imponibile ritenuto evaso ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
I maggiori ricavi erano determinati in base al tovagliometro, metodo di accertamento analitico-induttivo fondato sulla presunzione che a un certo numero di tovaglioli corrisponda un pasto consumato. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso; la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1923/16 dell’11 aprile 2016. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, scrutinati congiuntamente perché accomunati dalla denuncia del medesimo vizio di omesso esame di fatti ritenuti decisivi, sono dichiarati inammissibili. In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso era proponibile, giusta l’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, solamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Il ricorrente non ha, peraltro, dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni fossero fra loro diverse.
Il quarto motivo è infondato. Per consolidata giurisprudenza è legittimo l’accertamento induttivo del reddito operato mediante la determinazione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli, risultante per quelli di carta dalle fatture di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia. Si tratta di un fatto noto di per sé sufficiente a lasciar presumere il numero di pasti consumati, pur dovendosi sottrarre la cd. percentuale di sfrido.
La Corte ribadisce che per la validità di una presunzione non occorre che il fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, bastando un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit. Né è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzione siano plurimi: il convincimento del giudice può fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, dovendo la concordanza intendersi richiamata per la sola ipotesi di concorso di più elementi.
Il giudice d’appello ha dunque correttamente riconosciuto al tovagliometro il valore di presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione prescritti dall’art. 2729, comma 1, c.c., avendo l’Ufficio sottratto dal totale dei tovaglioli un quantitativo del 10% presumibilmente destinato all’autoconsumo.
Il quinto motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Nella specie la Commissione si è limitata a rilevare che, a fronte degli elementi presuntivi dell’Amministrazione, il contribuente non aveva offerto idonea prova contraria. Quanto all’art. 115, comma 1, c.p.c., l’accertamento della sussistenza di una contestazione compete al giudice del merito ed è sindacabile solo per vizio motivazionale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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