Onere probatorio sul somministrante di energia in caso di contestazione del contatore (Cass. civ. Sez. III n. 20061 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, anche se convenuto con azione di accertamento negativo del credito. Il fruitore che lamenti l’eccessività dei consumi deve dimostrare che essa è dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con un’attenta custodia dell’impianto. Ove il somministrante non assolva all’onere probatorio, la presunzione di consumo a carico dell’utente cade.

Il Fatto

Un’utente, dopo la sostituzione del contatore, riceveva una fattura di importo assai elevato per il bimestre ottobre/dicembre 2011, frutto di un conguaglio per i consumi riferiti al periodo tra il 6 agosto e il 23 settembre 2011. La società fornitrice, a fronte della richiesta di verifica, confermava l’esattezza della somma e, dopo il sollecito, sospendeva l’erogazione della fornitura. L’utente agiva in giudizio per accertare l’illegittimità della pretesa e ottenere il risarcimento del danno morale.

Il Tribunale accertava l’illegittimità della richiesta di pagamento e condannava le società in solido al risarcimento del danno morale. La Corte d’Appello rigettava parzialmente l’appello: confermava l’illegittimità della fattura ma escludeva la prova del danno morale patito. La società fornitrice proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Sostiene di non essere tenuta a conservare il contatore, non avendo la controparte contestato i malfunzionamenti né chiesto una verifica del gruppo di misura.

La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura si risolve nella mera riproposizione delle doglianze d’appello e in una richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.

Nel merito, la Corte conferma la correttezza della valutazione probatoria compiuta in appello. L’utente aveva contestato fin dall’origine l’erroneità della fattura e chiesto una verifica sui consumi, possibile solo accertando il corretto funzionamento del contatore. Accertata la contestazione del malfunzionamento, spetta al gestore dimostrare l’assenza di irregolarità funzionali dello strumento.

La Corte richiama il proprio orientamento: Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020; Cass. n. 21564 del 2022. La presunzione di veridicità della rilevazione è semplice. Se il somministrante prova la funzionalità del contatore, il consumatore che lamenti l’eccessività deve provare cause esterne e non imputabili. Se invece il somministrante non offre tale prova, la presunzione di consumo cade.

Nel caso concreto la prova è mancata, anzi è stata preclusa dalla stessa condotta della somministrante, che con l’asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito di verificare la regolarità dei consumi. Il ricorso è quindi inammissibile anche ex art. 360-bis cod. proc. civ. La ricorrente è condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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