Responsabilità dell’amministratore di fatto e prova del nesso eziologico (Cass. civ. Sez. III n. 20252 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’amministratore, il principio di non contestazione opera solo quando l’allegazione dei fatti costitutivi sia specifica, non essendo sufficiente un indizio logicamente non univoco. Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dell’art. 2697 cod. civ., che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi: esso opera come criterio ermeneutico quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche, riguardando la possibilità di conoscere il fatto e non quella concreta di acquisirne la prova.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio l’amministratore, prima di diritto poi di fatto, di altra società poi fallita, chiedendo il risarcimento dei danni per condotte illecite tenute nella gestione. La domanda si fondava sulla dedotta responsabilità extracontrattuale e contrattuale, per aver l’amministratore ingenerato un legittimo affidamento sugli esiti negoziali e poi depauperato il patrimonio della società amministrata, causandone l’insoluto.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando dalle ingerenze gestorie la perdurante qualità di amministratore di fatto e l’imputabilità del progressivo depauperamento. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, rilevando che la società attrice avrebbe dovuto provare che il pregiudizio era stato causato da condotta dolosa o colposa dell’amministratore, non potendo ciò derivare automaticamente dall’inadempimento o dall’incapienza patrimoniale della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Con il primo si prospettava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver l’appello omesso di considerare che l’allegazione della dolosa condotta di depauperamento non era stata specificamente contestata. Con il secondo si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non aver applicato il principio di vicinanza della prova, che avrebbe dovuto addossare al convenuto l’onere di dimostrare cause diverse del dissesto.
La Corte ha ribadito che il principio di non contestazione opera solo se l’allegazione dei fatti costitutivi è specifica, richiamando le Sezioni Unite n. 33645 del 2022 e Cass. n. 15288 del 2023. Nel caso concreto, la coincidenza tra depauperamento patrimoniale e introduzione del procedimento arbitrale costituiva indizio non logicamente univoco e allegazione generica rispetto alle ragioni del crollo finanziario e alle condotte gestorie eziologicamente correlate.
Quanto alla descrizione del progressivo deterioramento patrimoniale, la Corte ha osservato che essa non individua fatti specifici: l’unica circostanza potenzialmente avulsa, la dismissione senza corrispettivo delle partecipazioni, resta generica, non essendo dato comprendere se da esse potessero trarsi risorse finanziarie.
Il principio di vicinanza della prova, ha precisato la Corte richiamando Cass. n. 12910 del 2022, non deroga all’art. 2697 cod. civ. e non può essere utilizzato per ridisegnare arbitrariamente l’onere probatorio. Esso opera come criterio ermeneutico quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche, riguardando la possibilità di conoscere il fatto e non la concreta possibilità di acquisirne la prova. La ricorrente avrebbe potuto acquisire documentazione sulle poste creditorie in sofferenza o chiedere ordini di esibizione, senza limitarsi a richiamare difficoltà correlate alla sede estera della società.
Il ricorso si è dunque rivelato mirato a una rilettura istruttoria estranea al giudizio di legittimità, con conseguente rigetto. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non disponendo sulle spese stanti le mancate difese della parte intimata.
Nota della Redazione
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