Revocazione per errore di fatto su motivi assorbiti e rinvio al merito (Cass. civ. Sez. V n. 21635 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione della sentenza della Corte di cassazione è configurabile, oltre che nell’omessa percezione dell’esistenza di un motivo di ricorso, anche quando il giudice di legittimità non percepisca l’esistenza di questioni che il giudice d’appello aveva ritenute assorbite. In tal caso l’omessa percezione vizia la decisione di merito, poiché la Corte avrebbe dovuto disporre il rinvio al giudice di secondo grado per l’esame delle questioni assorbite. L’errore revocatorio non può invece riguardare fatti controversi sui quali la sentenza abbia espressamente pronunciato, né la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con una precedente pronuncia, aveva accolto il ricorso dell’agente della riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando nel merito l’iscrizione ipotecaria in danno del contribuente e rigettando il ricorso incidentale di quest’ultimo.

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, articolando sei motivi e deducendo altrettanti errori di fatto. L’agente della riscossione non si è costituito ed è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i motivi e ricostruisce in via generale i caratteri dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione. L’errore deve consistere in un’erronea percezione degli atti di causa, per supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso o di inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non abbia costituito punto controverso deciso dalla sentenza.

L’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve presentare assoluta evidenza e semplice rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti, ed essere essenziale e decisivo. Esso può concernere il contenuto degli atti processuali, ma non il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti.

In particolare, è configurabile l’errore revocatorio in caso di omessa percezione tanto dell’esistenza di un motivo di ricorso, quanto di questioni che il giudice d’appello non ha pronunciato perché ritenute, anche implicitamente, assorbite. La Corte richiama sul punto l’orientamento delle Sezioni Unite n. 23833 del 2015 e altre pronunce conformi.

Nel caso concreto, i pretesi errori dedotti con il primo, il secondo e il quinto motivo attengono a fatti controversi, oggetto di contraddittorio, sui quali la precedente pronuncia aveva espressamente statuito: l’eventuale erroneità integra un errore di giudizio, non di fatto, con conseguente inammissibilità. Il terzo motivo è inammissibile perché l’affermazione della Corte non incide sulla decisione, vertendo la causa sulla validità della notifica quale atto presupposto dell’iscrizione ipotecaria.

È invece fondato il quarto motivo: la Corte aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza di ulteriori questioni di fatto, regolarmente dedotte dal contribuente nei gradi di merito, e ha deciso la causa nel merito senza disporre il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’esame dei motivi assorbiti. L’accoglimento di tale motivo assorbe il sesto, relativo alle spese. La sentenza è revocata nella parte in cui ha deciso il merito e regolato le spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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