L’omessa risposta all’invito dell’Ufficio è sanzionabile solo in caso di condotta dolosa del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10722 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa, prevista dall’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, opera solo in presenza di una condotta dolosa del contribuente, non essendo sufficiente la mera omissione o la difficoltà di adempimento. La dichiarazione di non aver potuto adempiere per causa non imputabile, resa ai sensi del quinto comma dell’art. 32 cit., deve essere chiara ed esplicita e non richiede la prova contestuale. È, altresì, nulla la sentenza che aderisca acriticamente alle conclusioni della CTU senza motivare sulle specifiche contestazioni dell’Amministrazione, poiché la prova per superare la presunzione legale richiede una verifica analitica della riferibilità di ogni versamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, basato su indagini bancarie che evidenziavano versamenti superiori ai compensi dichiarati. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta solo in sede contenziosa. La CTR della Campania, in riforma parziale, rideterminava il maggior imponibile e l’IVA, ritenendo giustificata la maggior parte delle operazioni bancarie attive sulla base dell’elaborato del CTU. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (nn. 8053 e 8054 del 2014), secondo cui il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e può riguardare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte esclude che la valutazione della CTR sulla giustificabilità della mancata esibizione possa essere rivalutata in sede di legittimità, non trattandosi di un vizio di motivazione ma di una diversa valutazione del merito.
Il secondo motivo viene accolto, ravvisandosi una nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all’adesione alle conclusioni del CTU. La Corte ricorda che il giudice che aderisce alle risultanze peritali non è tenuto a confutare specificamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte, ma ha l’obbligo di motivare quando le censure all’elaborato siano puntuali e ne evidenzino l’assenza di giustificazioni (Cass. n. 15804/2024). Nel caso di specie, la CTR aveva omesso di esaminare le risposte del consulente alle osservazioni dell’Agenzia e non aveva chiarito perché la discrasia temporale tra fatture e pagamenti non impedisse di ritenere giustificati i versamenti, limitandosi a una clausola di stile.
La Corte precisa che la prova per superare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 deve essere analitica e specifica per ogni singola operazione, non essendo sufficiente una prova generica. Sul terzo motivo, la Corte esamina il rapporto tra il quarto e il quinto comma dell’art. 32, richiamando la sentenza Corte cost. n. 137/2025 e l’orientamento secondo cui la preclusione probatoria opera solo per la documentazione che abbia contenuto univocamente favorevole al contribuente e in presenza di un comportamento doloso, escludendo ogni rilievo alla semplice difficoltà di esibizione. Nel caso di specie, non essendo dimostrato un comportamento doloso del contribuente, la CTR ha correttamente ritenuto utilizzabili i documenti prodotti in giudizio.
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Nota della Redazione
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