Socio a base ristretta: la sospensione necessaria non è obbligatoria (Cass. civ. Sez. V n. 26929 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, la pendenza separata del giudizio sull’accertamento del maggior reddito della società e del giudizio sul reddito di partecipazione del socio non impone la sospensione necessaria del giudizio sul socio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non essendo il socio pregiudicato da un giudicato formatosi in un processo cui non ha partecipato. Quando tra i due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. L’efficacia riflessa del giudicato presuppone una sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c.: la decisione di merito ancora impugnabile non condiziona automaticamente l’esito del giudizio sul socio. Il decreto di estinzione che definisca il giudizio societario per definizione agevolata non produce alcun giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.

Il Fatto

Il socio di una s.r.l. a ristretta base partecipativa riceveva un avviso di accertamento che, per l’anno 2003, rideterminava in aumento il suo reddito di partecipazione e la conseguente Irpef, con addizionali e sanzioni. L’atto era collegato all’accertamento parallelo nei confronti della società, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi non documentati relativi all’ammortamento di un’azienda condotta in subaffitto e contestava maggiori ricavi non dichiarati in base a ricostruzione analitico-induttiva.

La CTP di Taranto accoglieva parzialmente il ricorso del socio, applicando la distribuzione matematica del maggior reddito accertato in capo alla società. La CTR della Puglia, con la sentenza n. 1839/2021, richiamava la coeva pronuncia n. 1446/2020 resa nel giudizio sulla società e rigettava le impugnazioni di entrambe le parti. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il socio restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la tempestività del ricorso, depositando rilievo che la sentenza impugnata risale al 10/6/2021 e il ricorso è stato notificato il 22/6/2022. Poiché il giudizio è stato instaurato nel 2006, trova applicazione il termine lungo annuale dell’art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica dell’art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009, con la sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 legge n. 742 del 1969.

Il secondo motivo, con cui l’Ufficio lamenta la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia societaria, è infondato. L’Amministrazione richiama l’indirizzo che ravvisa nella fattispecie una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte oppone l’orientamento più recente: salvi i casi imposti da specifica previsione normativa, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria, ma può essere adottata in via facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi l’art. 336, secondo comma, c.p.c. in caso di conflitto tra giudicati. Richiama Cass., S.U., n. 21763/2021, Cass. n. 12258/2025 e Cass. n. 29900/2025, ribadendo l’indipendenza dei procedimenti per la diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari.

Il primo e il terzo motivo, esaminati unitariamente, sono invece fondati. La CTR ha ritenuto che l’esito non definitivo del giudizio sull’avviso societario condizionasse automaticamente l’esito del giudizio sul socio. La Corte censura questo passaggio: l’efficacia conformativa del giudicato ex art. 2909 c.c. presuppone una sentenza passata in giudicato secondo l’art. 324 c.p.c., condizione che nella specie mancava, essendo pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1446/2020.

La motivazione non è apparente, ma applica in modo errato la regola della cosa giudicata. Richiamando Cass., Sez. U., n. 22232/2016, Cass. n. 21302/2022, Cass. n. 6758/2022 e Cass. n. 1986/2025, la Corte precisa che la nullità per error in procedendo ricorre solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto il giudice di merito non ha spiegato perché facesse proprie le conclusioni delle sentenze n. 266/2012 e n. 1446/2020. Il ricorso societario è stato poi definito con decreto di estinzione n. 16572 del 2023 per definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022: si tratta di una pronuncia di estinzione priva di effetti di giudicato sostanziale.

Accolto il primo motivo e rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità ai sensi degli artt. 385, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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