Detrazione IVA e frode carosello: onere probatorio dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 21704 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di frode carosello e detrazione dell’IVA, la censura che denunci la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. è inammissibile quando veicola una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. L’inammissibilità di tale profilo determina l’infondatezza della contestazione relativa alla falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, in mancanza di prova di ragioni sufficienti a escludere il diritto del contribuente alla detrazione. Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 resta limitato all’illogicità ed erroneità delle ragioni addotte.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IVA per l’anno 2011 nei confronti di un imprenditore individuale operante nel commercio di prodotti informatici, contestando l’acquisto da tre società ritenute missing trader interposte nell’ambito di una frode carosello.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dell’Ufficio; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5229/2019, ha invece annullato l’atto, escludendo la consapevolezza del contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla statuizione relativa alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale: la sentenza impugnata è stata prodotta incompleta, priva della pagina 3. Richiamando un proprio precedente (Cass., 08/07/2020, n. 14347), secondo cui la produzione di copia incompleta è causa di improcedibilità solo ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia, il Collegio ritiene che le pagine disponibili siano sufficienti a ricostruire l’impianto motivazionale.

Nel merito, il ricorso principale è dichiarato inammissibile quanto alla contestata falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. La ricorrente non si confronta integralmente con le ragioni della CTR, che ha escluso la colpevolezza del contribuente in ordine alla conoscenza o alla doverosa conoscibilità del meccanismo frodatorio. Assume rilievo centrale la valutazione sui prezzi, ritenuti non favorevoli al punto da generare sospetti, mentre l’Ufficio si limita ad affermazioni generiche.

Il giudice di merito ha inoltre considerato compatibili con la normale operatività dell’impresa sia l’ordine via mail, sia il pagamento successivo alla consegna, sia il basso margine di redditività. Attraverso la prospettata violazione delle norme civilistiche, la ricorrente veicola una ricostruzione alternativa dei fatti, non censurabile in cassazione.

Da tale inammissibilità deriva, quale conseguenza, l’infondatezza della censura sulla falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, mancando la prova di ragioni sufficienti a escludere il diritto alla detrazione. Diviene irrilevante la valutazione della sentenza penale di assoluzione prodotta dal controricorrente.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ricorda che il proprio sindacato sulla compensazione delle spese ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 è limitato all’illogicità ed erroneità delle ragioni addotte, restando riservata al giudice di merito la valutazione sull’an e sul quomodo delle gravi ed eccezionali ragioni (Cass., 08/04/2024, n. 9312). Nel caso concreto la motivazione non presenta profili di illogicità. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese; il raddoppio del contributo unificato è posto solo a carico del ricorrente incidentale, essendo la ricorrente principale un’amministrazione dello Stato (Cass., 29/01/2016, n. 1778).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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