Indeducibili gli accantonamenti a fondo rischi fuori dai casi di legge (Cass. civ. Sez. V n. 25836 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette, a norma dell’art. 107, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del Capo II del Titolo II del medesimo testo unico. Il divieto opera sul piano della deducibilità e non della competenza temporale dei componenti positivi di reddito: la questione relativa all’esercizio in cui imputare i corrispettivi contrattuali, disciplinata dall’art. 109 del t.u.i.r., resta distinta e non sana l’indebita deduzione. È pertanto irrilevante, ai fini della legittimità della ripresa fiscale riferita all’anno in cui l’accantonamento fu dedotto, la circostanza che gli importi siano stati assoggettati a tassazione in periodi d’imposta successivi.
Il Fatto
La controversia riguarda la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata da una società operante nel settore delle energie rinnovabili per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio disconosceva la deducibilità di un accantonamento iscritto in bilancio, pari a 6.833.986,50 euro, appostato a copertura del rischio di dover restituire parte del corrispettivo ricevuto per la cessione del 100 per cento delle quote di una società controllata. Nell’accordo quadro era stato convenuto che il prezzo non sarebbe stato definitivamente acquisito dalla venditrice prima del 31 dicembre 2010, restando fino ad allora suscettibile di riduzione al verificarsi di determinati eventi.
I rilievi davano luogo a riprese a tassazione ai fini dell’IRES e all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione regionale sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme tributarie.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il nodo giuridico è la corretta qualificazione della fattispecie: non si discute dell’esercizio di competenza dei componenti positivi di reddito, ma della deducibilità di un accantonamento al fondo rischi. Il percorso argomentativo della CTR muoveva dall’assunto che la società avesse dimostrato di aver tassato i corrispettivi negli anni in cui gli stessi divenivano certi, giungendo così al medesimo risultato che si sarebbe ottenuto imputando a reddito, in ciascun periodo, solo i ricavi definitivamente conseguiti secondo i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità.
La Corte ritiene erroneo questo ragionamento. L’art. 107, comma 4, del t.u.i.r. pone un divieto espresso: non sono ammesse deduzioni per accantonamenti che non rientrino nelle ipotesi tipiche contemplate dal Capo II del Titolo II. Nella specie l’accantonamento non corrisponde ad alcuna di tali ipotesi. Il Collegio richiama la propria precedente ordinanza n. 9899 del 2024, che pure enuncia il principio della competenza dei componenti di reddito privi dei requisiti di certezza e determinabilità, ma ne chiarisce il perimetro: quel principio riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui dichiarare i componenti positivi, non la deducibilità degli accantonamenti.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra le due questioni. Da un lato la competenza temporale dei corrispettivi versati in esecuzione del contratto; dall’altro l’indebita deduzione di un fondo effettuata in violazione del divieto di legge. L’inosservanza dell’art. 107, comma 4 incide direttamente sull’esatta determinazione del reddito d’impresa dell’anno interessato dalla ripresa fiscale. Diventa perciò irrilevante che negli anni successivi l’intero accantonamento sia stato assoggettato a tassazione.
Resta assorbito l’ulteriore profilo di censura, relativo alla compensabilità della minore imposta versata per il 2008 con quella maggiore asseritamente pagata negli anni successivi: si tratta di questione giuridica non esaminata dalla Commissione regionale, che non aveva fatto riferimento all’istituto della compensazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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