Poteri istruttori del giudice tributario solo integrativi e non sostitutivi dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 25838 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I poteri istruttori attribuiti al giudice tributario dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, dopo l’abrogazione del comma 3, non possono sopperire alle carenze probatorie della parte onerata dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso. L’intervento officioso è ammesso soltanto in funzione integrativa degli elementi già acquisiti, quando sussista un’obiettiva incertezza e la parte non sia in grado di procurarsi i documenti perché nella disponibilità della controparte o di terzi. Esso resta escluso quando il materiale probatorio già in atti imponga una determinata soluzione della controversia. In caso di impugnazione del diniego di rimborso, anche nella forma del silenzio-rifiuto, il contribuente assume la posizione di attore in senso formale e sostanziale e ne sopporta integralmente il relativo onere.

Il Fatto

Un dirigente di un ente pubblico economico, cessato dal rapporto per risoluzione consensuale anticipata, aveva aderito a un Fondo di pensione integrativa aziendale derivante dalla conversione di una polizza vita stipulata dal datore di lavoro. Dopo aver percepito il trattamento in forma periodica, aveva optato per l’erogazione in capitale della metà della prestazione. Il sostituto d’imposta aveva applicato la ritenuta con l’aliquota del 34,08 per cento, propria del trattamento di fine rapporto.

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggior ritenuta, invocando l’aliquota del 12,5 per cento prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Il giudizio, dopo alterne vicende e un rinvio disposto dalla Corte con l’ordinanza n. 9407/2020, si era concluso in sede di rinvio con il rigetto della domanda, per non aver la parte documentato il capitale effettivamente investito sul mercato e il relativo rendimento. Le eredi, nelle more deceduto il contribuente, hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 1, comma 2, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio esercitato d’ufficio i poteri istruttori necessari a dare attuazione al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente.

La Corte dichiara la censura infondata, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui i poteri officiosi del giudice tributario, una volta venuto meno il comma 3 dell’art. 7, non servono a colmare le lacune probatorie delle parti, ma operano solo in funzione integrativa degli elementi già in atti (cfr. Cass. n. 21433/2017, Cass. n. 31117/2018, Cass. n. 12383/2021, Cass. n. 22132/2024).

L’attivazione d’ufficio è consentita solo in presenza di un’obiettiva incertezza e quando la parte non sia in grado di procurarsi i documenti utili perché nella disponibilità della controparte o di terzi (cfr. Cass. n. 24464/2006, Cass. n. 955/2016, Cass. n. 19334/2024), e non anche quando il materiale già acquisito imponga una determinata soluzione (cfr. Cass. n. 27445/2008, Cass. n. 16171/2018).

Nel caso esaminato, i giudici di rinvio avevano rilevato carenze sia nella documentazione prodotta sia nel ricorso in riassunzione, non essendo indicati gli elementi necessari a quantificare il capitale investito e il rendimento degli investimenti. Poiché nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso il contribuente è attore in senso formale e sostanziale (cfr. Cass. n. 1906/2020, Cass. n. 9882/2022, Cass. n. 28233/2023), l’omessa attivazione dei poteri officiosi risulta giustificata dalle accertate carenze deduttive e istruttorie della parte onerata della prova.

La Corte distingue infine il precedente invocato dalle ricorrenti, l’ordinanza n. 24748/2025, che riguardava un’ipotesi diversa, relativa alla mancata produzione del processo verbale di constatazione il cui contenuto era già riportato nell’avviso di accertamento. Il ricorso è respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e, per la definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., all’applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

Nota della Redazione

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