Chiusura del fallimento da concordato e interruzione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26021 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura del fallimento conseguente all’omologazione del concordato fallimentare costituisce causa di interruzione del processo che, diversamente da quanto avviene per la dichiarazione di fallimento disciplinata dall’art. 43, comma 3, l.f., non opera ex lege, ma richiede, quando la curatela sia costituita o contumace, la dichiarazione o notificazione dell’evento secondo le modalità dell’art. 300 c.p.c.. Nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. devono partecipare tutti e soli i soggetti che presero parte al processo conclusosi con la sentenza impugnata, con immutabilità delle parti dei due giudizi. La falsità della prova rilevante ai fini dell’art. 395, n. 2), c.p.c. deve risultare da sentenza ovvero dal riconoscimento della parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, non dal suo autore. La revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. presuppone che i documenti decisivi preesistano alla decisione impugnata.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui si accertavano maggiori reddito d’impresa, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la sentenza non veniva impugnata dal fallimento, divenendo definitiva.

Nel frattempo, in sede penale, la Guardia di Finanza riduceva e poi azzerava la pretesa, e il competente Tribunale assolveva il socio accomandatario con formula piena. La curatela proponeva allora revocazione ex art. 395, nn. 2) e 3), c.p.c., ma la CTP la dichiarava inammissibile e la CTR Campania rigettava l’appello. Società e socio, tornati in bonis dopo il concordato, ricorrono per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Il principio è consolidato: l’accertamento del maggior reddito nei confronti delle società di persone impone la partecipazione di tutti i soci, anche accomandanti, con nullità assoluta del giudizio in loro assenza.

Tuttavia, nel giudizio di revocazione la regola è diversa. Devono parteciparvi tutti e soli i soggetti che presero parte al processo conclusosi con la sentenza impugnata. Poiché all’originario giudizio aveva partecipato solo la società, solo questa deve essere parte del giudizio di revocazione. L’eventuale annullamento dell’avviso potrà essere opposto dai soci secondo i principi delle Sezioni Unite n. 14815/2008.

Sul secondo motivo, la Corte distingue nettamente apertura e chiusura del fallimento. Solo l’apertura è sottratta alla disciplina ordinaria dall’art. 43, comma 3, l.f. e produce interruzione automatica. La chiusura conseguente all’omologazione del concordato fallimentare non chiude la liquidazione, che prosegue con l’ultrattività degli organi fallimentari. Mancano, dunque, le esigenze pubblicistiche di celerità che giustificano l’automatismo, con conseguente applicazione dell’art. 300 c.p.c.

Sul terzo motivo, il PVC ha fede privilegiata solo quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, non per gli apprezzamenti. In ogni caso manca la falsità rilevante ex art. 395, n. 2), c.p.c.: essa deve risultare da sentenza o dal riconoscimento della parte che ha usato la prova, non dalla Guardia di Finanza, sua autrice.

Sul quarto motivo, la revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. esige documenti preesistenti alla decisione. Il sequestro penale, inoltre, non integra la forza maggiore, potendo il contribuente chiedere copie ex artt. 258 e 116 c.p.p. Il quinto motivo, sul ne bis in idem, è infondato: il divieto non opera verso gli atti impositivi e il giudicato tributario era già formato. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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