Ricorso carente di esposizione sommaria dei fatti: inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 26023 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le giustificano, delle eccezioni e difese di ciascuna parte, dello svolgimento della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata. L’inosservanza del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. è sanzionata con l’inammissibilità solo quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure. Il requisito risponde al principio di autosufficienza e alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, che deve poter conoscere dall’atto, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la proprietaria di alcuni fondi agricoli, chiedendo il rimborso delle spese di gestione e il compenso per l’attività asseritamente svolta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato il conferimento dell’incarico né la pattuizione del compenso. Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. I controricorrenti, eredi della convenuta originaria, si sono costituiti resistendo. La questione approda in legittimità sulla preliminare verifica dei requisiti di contenuto-forma dell’atto introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta in via preliminare e assorbente il profilo dell’ammissibilità del ricorso, rilevando la carenza del requisito prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. L’atto, di quattordici pagine, dedica all’esposizione sommaria dei fatti uno spazio limitato e non consente, se non attingendo direttamente agli atti del processo, di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della domanda, le eccezioni e le difese delle parti, lo svolgimento della vicenda giudiziaria e il tenore della sentenza impugnata.
Il Collegio osserva che il ricorso per cassazione deve essere redatto secondo i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa dell’intera vicenda. L’inosservanza di tali doveri conduce a declaratoria di inammissibilità solo quando si traduca in esposizione oscura o lacunosa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i requisiti dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio orientamento, anche a Sezioni Unite, secondo cui il requisito risponde alla necessità di fornire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, funzionale alla piena comprensione del significato e della portata delle censure. La prescrizione non risponde a mero formalismo, ma alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, dovendo consentirle di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.
Nel caso concreto, il ricorrente ha omesso del tutto di riferire il contenuto della domanda di primo grado, gli elementi di fatto e le questioni giuridiche a essa sottese, violando il principio di autosufficienza. Né tale inadeguatezza espositiva risulta superabile mediante la lettura dei motivi, essendo pregiudicata l’intelligibilità delle censure per i limiti narrativi in ordine allo scrutinio complessivo della domanda.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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