Derivati nulli e restituzione dell’indebito al netto di quanto ricevuto (Cass. civ. Sez. I n. 26035 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Accertata la nullità del contratto d’investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e seguenti cod. civ. La coincidenza tra indebito e perdita va intesa nel senso che il pagamento da restituire è pari all’importo al netto di quanto ricevuto in esecuzione dei contratti derivati. La motivazione della sentenza è affetta da nullità per error in procedendo solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che non aggredisca la ratio decidendi fondata sul mancato appello avverso la statuizione di primo grado in punto di quantità.

Il Fatto

Una banca proponeva ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado e previa declaratoria di nullità dei contratti derivati, l’aveva condannata al pagamento di complessivi euro 357.826,04, 575.012,56 e 1.871.529,33 in favore di tre società clienti, confermando nel resto la sentenza di prime cure quanto alla risoluzione dei contratti quadro.

La Corte territoriale aveva ravvisato la nullità dei contratti per la mancata indicazione del mark to market e dei costi impliciti, condannando la banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, corrispondenti alle perdite originate dagli IRS, oltre interessi legali richiesti dalle clienti in via di appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente in tema di quantificazione e la violazione dell’art. 2033 cod. civ., lamentando la parificazione tra perdite subite e indebiti conseguenti alla declaratoria di invalidità.

La Corte, richiamando Cass. S.U. n. 22232 del 2016 e il successivo orientamento, ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso di specie la motivazione risulta riconoscibile e ben al di sopra del minimo costituzionale.

La Corte ribadisce l’arresto di Sez. I, ordinanza n. 6664 del 16.03.2018: accertata la nullità del contratto d’investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo. La coincidenza indebito/perdita è intesa nel senso che il pagamento da restituire è al netto di quanto ricevuto in esecuzione dei contratti derivati.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., è infondato nella parte in cui reitera la censura sull’applicazione dell’indebito e inammissibile per il resto: la statuizione sull’importo corrispondente alla perdita non era stata impugnata e la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere probatorio richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Il terzo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per permanere non aggredita la ratio decidendi e comunque infondato, avendo la sentenza dato atto dell’ammissibilità dell’appello incidentale delle società investitrici, nel cui ambito si reclamava una somma diversa, anche a titolo di interessi legali: nessuna lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è verificata.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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