Conto corrente e fideiussione: ricorso inammissibile per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. I n. 26244 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, che pure assume la veste formale di attore, non è gravato della prova del credito azionato in via monitoria, ma lo è delle contestazioni che egli introduce; su di lui ricade pertanto l’onere di produrre i contratti e gli estratti conto integrali quando deduca l’illegittimità degli addebiti o la continuità di più rapporti bancari. Una domanda di ripetizione di indebito che presupponga la ricostruzione unitaria di più conti correnti non può prosperare se tale presupposto sia stato escluso con accertamento di fatto non censurato in sede di legittimità. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono affetti da nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 cod. civ., restando valida la garanzia nella sua integralità quando non sia allegata l’applicazione concreta delle clausole illecite.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale aveva intimato alla società correntista e al fideiussore il pagamento di poco più di sessantamila euro a favore della banca, oltre interessi e spese. Gli ingiunti proponevano opposizione chiedendone la revoca; il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava integralmente il decreto. La Corte d’Appello respingeva il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Il giudice distrettuale, in particolare, escludeva che i conti indicati costituissero due rapporti unitari, trattandosi di conti distinti, con diversa intestazione e diverse filiali di riferimento, aperti prima dell’estinzione dei precedenti e legati soltanto da mere operazioni contabili. Rilevava inoltre che non era stata prodotta alcuna documentazione contrattuale relativa ad alcuni dei rapporti e che la banca, rimasta intimata, non si era costituita in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina quattro motivi. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per erroneo riparto dell’onere probatorio e per l’asserita unicità giuridica del rapporto di conto corrente. La censura è inammissibile: essa assume come presupposto di fatto la continuità dei rapporti, che la Corte territoriale ha invece specificamente negato sulla base di un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità.
Sul riparto degli oneri la Corte chiarisce che il giudice di merito non ha riferito l’onere documentale alla prova del credito azionato in via monitoria, ma alle specifiche contestazioni formulate dall’opponente. Poiché la dedotta illegittimità degli addebiti e la continuità dei rapporti erano affermazioni dell’opponente, era costui a dover fornire gli elementi necessari a sostenerle. Il passaggio relativo alla genericità delle contestazioni e alla inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio, richiesta per sopperire alle carenze probatorie della parte, non risulta ritualmente impugnato.
Il secondo motivo, relativo all’usura sopravvenuta, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il mancato rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ. era stato censurato proprio con riferimento al dubbio di costituzionalità sull’usura sopravvenuta e che la Corte d’Appello aveva esaminato la questione, escludendone la rilevanza per assenza di prova della continuità tra i rapporti e del conseguente superamento del tasso soglia. Anche questa statuizione non è stata specificamente impugnata.
Il terzo motivo, sull’applicazione della commissione di massimo scoperto, è parimenti inammissibile, perché la ricorrente ne fonda la rilevanza sullo stesso presupposto fattuale dell’unitarietà, già escluso in fatto. Quanto al quarto motivo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui la fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle è affetta da nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale vietato, senza travolgere l’intera garanzia. La censura non aggredisce tale ratio decidendi né l’accertamento sulla mancata applicazione concreta delle clausole. È inoltre nuova, e come tale inammissibile, la deduzione sull’attivazione della garanzia senza previa escussione del debitore principale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con le conseguenze sull’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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