Riallineamento su bilanci distinti in caso di fusione tra partecipate (Cass. civ. Sez. V n. 26400 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di consolidato fiscale nazionale, il riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipate, previsto dall’art. 128 del d.P.R. n. 917/1986, opera, nel caso di fusione per incorporazione tra le partecipate ex art. 2504-bis cod. civ. intervenuta nel corso del primo esercizio in cui ha effetto la tassazione di gruppo, in relazione ai valori contabili dei distinti bilanci delle partecipate inerenti all’ultimo esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione per il consolidato. La società risultante dalla fusione non può procedere ad alcuna sommatoria algebrica delle poste disallineate, perché ciò farebbe retroagire gli effetti civilistici e fiscali dell’operazione ad un esercizio anteriore a quello in cui è stata posta in essere. Il riferimento resta quello alla situazione contabile esistente al termine dell’esercizio anteriore all’opzione, con valutazione separata degli elementi risultanti dai bilanci ante consolidato.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria eseguiva nei confronti di una società una verifica in materia di consolidato nazionale, con riguardo alla disciplina del riallineamento di cui all’art. 128 t.u.i.r., volta ad evitare la doppia deduzione della medesima perdita economica. Il controllo riguardava le partecipazioni detenute dalla consolidante, incorporante di una società consolidata, a sua volta incorporante di due società del gruppo.
Secondo l’Ufficio, la fusione intervenuta nel 2004 imponeva di allocare l’importo da riallineare su base cumulativa, sommando i fondi disallineati di uguale natura presenti nei bilanci delle tre società fuse, anziché considerare distintamente i dati dei bilanci 2003 delle singole partecipate. Ne derivava un maggiore imponibile Ires, con sanzioni. I ricorsi della contribuente erano rigettati nei primi due gradi; la Cassazione, con una prima sentenza, accoglieva due motivi e rinviava alla Commissione tributaria regionale, che in riforma annullava gli atti. Contro tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 128 t.u.i.r., in combinato disposto con gli artt. 2504-bis cod. civ. e 172, comma 4, t.u.i.r., sostenendo che la società risultante dalla fusione subentra in tutti i diritti e gli obblighi delle fuse, compresi quelli fiscali, e che quindi il riallineamento andava operato sugli elementi patrimoniali del bilancio della sola incorporante esistente al momento dell’opzione.
La Corte richiama la delega di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 80/2003, che aveva richiesto misure correttive per il caso in cui il valore fiscale della partecipazione fosse inferiore alla quota di patrimonio netto contabile della consolidata, e il d.lgs. n. 344/2003, che ha introdotto la norma transitoria.
Secondo il consolidato orientamento richiamato, l’art. 128 t.u.i.r. disciplina il passaggio progressivo da un sistema che attribuiva rilevanza alle minusvalenze da valutazione delle partecipazioni ad un sistema di consolidamento degli imponibili. La ratio è impedire che una componente negativa di reddito concorra più volte alla riduzione dell’imponibile, prima mediante le svalutazioni e poi all’atto dell’utilizzo dei fondi, in una logica di fiscal unit. Il riallineamento si opera direttamente tra i valori civilistici e fiscali degli elementi del patrimonio della partecipata, fino a concorrenza delle svalutazioni.
Rileva, poi, l’art. 16, comma 4, del d.m. 9 giugno 2004, secondo cui ciascuna società consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell’attivo e dei fondi del passivo del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione, con valutazione distinta e senza alcun accorpamento. Poiché nel 2003 le tre società costituivano autonome e distinte realtà giuridiche, il riallineamento andava effettuato nel 2004 assumendo come riferimento i dati dei tre bilanci separati.
La Corte esclude ogni rilievo della fusione per incorporazione avvenuta nella medesima annualità di avvio della tassazione di gruppo, perché altrimenti si farebbero retroagire gli effetti dell’operazione ad un esercizio anteriore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese; non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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