Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanente legittimazione del consorzio accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 27076 del 17.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione dei nuovi enti, non determina l’estinzione dei consorzi accorpati. La riunificazione costituisce obiettivo programmatico, non effetto istantaneo della costituzione del nuovo soggetto, e si realizza solo all’esito del procedimento di riorganizzazione. Sino al completamento dell’accorpamento i consorzi preesistenti conservano la propria legittimazione, sostanziale e processuale, anche per i rapporti e le attività anteriori all’entrata in vigore della norma, operando quali mandatari senza rappresentanza del nuovo consorzio. La questione attinente alla legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di questione fondante sottratta all’area del giudicato implicito.
Il Fatto
Il consorzio di bonifica territoriale ricorreva avverso una cartella di pagamento relativa ai contributi consortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017. La giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente; il consorzio proponeva appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che il consorzio appellante fosse giuridicamente inesistente per effetto dell’accorpamento disposto dalla legge regionale e che la relativa questione fosse rilevabile d’ufficio. Avverso tale pronuncia il consorzio proponeva ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello si era pronunciato su questione mai sollevata dalla parte e senza attivare il contraddittorio. La Corte lo dichiara in parte inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla rilevabilità d’ufficio, e in parte infondato.
La questione attinente alla legittimazione processuale è infatti rilevabile d’ufficio, collegandosi al principio dell’art. 81 cod. proc. civ. e comportando la verifica preliminare della coincidenza tra le parti e i destinatari degli effetti della pronuncia. Trattandosi di questione “fondante”, essa è esclusa dall’area di copertura del giudicato implicito, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24172/2025.
Quanto al dedotto vizio del contraddittorio, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20935/2009: se il giudice rileva d’ufficio una questione di puro diritto senza segnalarla alle parti, non vi è nullità della sentenza, giacché dall’omissione non deriva altro vizio se non l’error in iudicando, censurabile solo se concretamente consumato. Nel caso di specie la questione era stata risolta sulla sola interpretazione di norme di legge e regolamentari, senza accertamenti in fatto.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ribadisce l’orientamento già espresso su fattispecie analoghe (Cass. n. 6610/2026, Cass. n. 6611/2026; in precedenza Cass. n. 15351/2023). L’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 non prevede alcuna soppressione dei consorzi accorpati, né una fase di liquidazione. L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del nuovo consorzio configura una successione senza soluzione di continuità e contempla un periodo transitorio, nel quale i consorzi accorpati agiscono quali mandatari senza rappresentanza del nuovo ente.
La riunificazione è quindi obiettivo programmatico: la legge stessa prevede termini, non perentori, per l’approvazione di statuto e regolamento, segno che l’operatività del nuovo ente è epilogo del procedimento di riorganizzazione. Solo al completamento dell’accorpamento può ritenersi chiusa la procedura. La permanenza in vita del consorzio esclude anche il dedotto difetto di legitimatio ad causam. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per i motivi assorbiti e le spese.
Nota della Redazione
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