Truffa con assegno bancario: competenza nel luogo della banca trattaria (Cass. pen. Sez. II n. 30350 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di truffa commesso mediante emissione di assegno bancario si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o la filiale presso cui è acceso il conto corrente del traente, poiché è in tale luogo che si realizza la definitiva deminutio patrimoniale della persona offesa mediante l’imputazione a debito della provvista del titolo. Il vantaggio patrimoniale dell’agente, conseguente alla riscossione dell’assegno, non coincide con il momento e il luogo di consumazione del reato, rilevando esclusivamente la perdita patrimoniale del soggetto passivo. Ai fini della competenza per territorio, ai sensi dell’art. 8, comma primo, cod. pen., è pertanto irrilevante il luogo in cui l’assegno viene portato all’incasso. Regime diverso vale per la truffa attuata con assegno circolare, che si consuma quando il titolo esce dalla sfera patrimoniale della persona offesa.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio in un procedimento a carico di più imputati, per il delitto di truffa aggravata. Le difese avevano eccepito l’incompetenza territoriale già in udienza preliminare, eccezione respinta dal G.u.p. e riproposta davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nel rispetto del termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen..

Secondo l’ipotesi accusatoria, due gruppi di imputati avrebbero indotto la comune persona offesa ad acquistare opere d’arte e libri antichi a prezzi superiori al valore effettivo. I pagamenti avvenivano con assegni bancari e POS, accreditati su conti di società con sede a Bergamo e a Napoli, ma i titoli erano tratti presso la filiale di Udine, dove è acceso il conto corrente della persona offesa. Il giudice rimettente dubitava se la truffa si consumasse a Udine, luogo dell’addebito, o nei luoghi di incasso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto ammissibile il rinvio pregiudiziale, perché il giudice remittente ha precisato di condividere la ricostruzione del G.u.p. e di non ritenere manifestamente infondata l’eccezione difensiva.

Sul merito, la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 155 del 2011, secondo cui la condotta tipica della truffa consiste negli artifici o raggiri che introducono una serie causale verso l’ingiusto profitto con altrui danno, passando attraverso l’induzione in errore. Elemento indispensabile è il comportamento collaborativo della vittima che, per effetto dell’errore, arricchisce l’artefice e si procura da sé il danno.

Da tale premessa deriva che la truffa avente a oggetto un assegno bancario si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o la filiale presso cui è acceso il conto, perché è lì che avviene l’effettiva perdita patrimoniale del traente mediante l’addebito della provvista. La Corte richiama Sez. II n. 45836 del 2009 e sottolinea che il danno non si verifica necessariamente quando i titoli sono posti all’incasso, ma si consolida con l’imputazione a debito nel conto corrente. Mentre il vantaggio dell’agente si realizza con la riscossione, la lesione patrimoniale si concretizza solo con la contabilizzazione al passivo.

La Corte distingue poi la truffa con assegno bancario da quella con assegno circolare: nel primo caso il reato si consuma quando il titolo è portato all’incasso e nel luogo della banca che mette a disposizione la provvista; nel secondo il danno si realizza quando il titolo esce dalla sfera patrimoniale della persona offesa. Sul punto richiama Sez. II n. 28928 del 2002 e Sez. II n. 1524 del 2025.

Nel caso concreto, gli assegni risultano tratti presso la filiale di Udine, dove è acceso il conto corrente della persona offesa. In applicazione dell’art. 8, comma primo, cod. pen., la Corte conclude che la competenza è stata correttamente radicata davanti al Tribunale di Udine, luogo di consumazione della truffa, e dispone gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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