Bancarotta fraudolenta per distrazione: distacco patrimoniale e dolo generico (Cass. pen. Sez. V n. 30504 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale beni o altre attività senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e da depauperare il patrimonio in pregiudizio dei creditori. Il distacco può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale con cui si compie né la possibilità di recupero del bene attraverso le azioni esperibili dalla curatela. Il reato è di pericolo concreto: il giudice deve accertare l’atto distrattivo e valutare la qualità del distacco, ossia il suo reale valore economico idoneo a recare danno ai creditori, restando irrilevante l’assenza di un danno effettivo. Il dolo è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa né lo scopo di pregiudicare i creditori.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 20.06.2024, riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la decisione con cui il Tribunale di Vasto, in data 10.05.2022, lo aveva condannato, con pene principali e accessorie, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il fatto riguardava la vendita dell’opificio industriale della società poi fallita, compravendita conclusa da chi ne era divenuto amministratore unico in favore di altra società, e la successiva restituzione, tramite bonifici disposti dal ricorrente, di parte del prezzo già confluito nella disponibilità della fallita.

Avverso la sentenza territoriale l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo incentrato sull’illogicità della motivazione. Il ricorrente contestava, in particolare, l’esistenza di un’effettiva esposizione debitoria della società fallita verso l’Erario all’atto della stipula, tale da giustificare la finalità distrattiva individuata dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione V dichiara il ricorso inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati e generici. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, tra i vizi deducibili ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., rientra l’illogicità della motivazione, che deve però essere manifesta, dovendosi ravvisare una frattura logica tra le premesse e le conseguenze che se ne traggono. Tale frattura, osserva il Collegio, non è in alcun modo ravvisabile nel provvedimento impugnato, la cui motivazione è dotata di intrinseca coerenza.

Nel merito, la Corte ribadisce che il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale né la possibilità di recupero del bene tramite le azioni apprestate a favore della curatela. Integra pertanto il delitto qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale beni senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile.

Il Collegio qualifica il reato come di pericolo concreto: il giudice, oltre a constatare l’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. Nella specie il depauperamento è ritenuto evidente, anche considerando solo il valore attribuito all’immobile in sede di compravendita, con pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.

Quanto alla doglianza sull’esposizione debitoria verso l’Erario, la Corte la considera fuori fuoco: il fallimento venne dichiarato su iniziativa del pubblico ministero proprio in ragione del debito fiscale, sia pure accertato a distanza di oltre otto anni dalla compravendita. Irrilevanti restano l’ammontare del credito erariale all’atto della stipula e la dedotta inerzia del creditore.

Infine, la Corte ricorda che il delitto è caratterizzato dal dolo generico, non richiedendosi la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell’impresa. L’epoca del depauperamento assume rilievo solo quando la condotta presenti elementi non univoci di qualificazione, evenienza che il ricorrente nemmeno prospetta. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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