Ricorso in Cassazione avverso decreto di prevenzione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 30558 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Resta quindi esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità manifesta della motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare unicamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Il principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente, è confermato dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che ammette il ricorso solo per violazione di legge. Ne consegue che la ricostruzione degli elementi di fatto e la perimetrazione temporale della pericolosità sociale, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in cassazione, con conseguente legittimità della confisca dei beni riferibili al proposto in mancanza di entrate lecite.
Il Fatto
Con decreto del 05.12.2024 la Corte di appello di Torino confermava la sottoposizione di un proposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora, disponendo contestualmente la confisca di plurimi beni, in parte intestati a un terzo.
Avverso il decreto i ricorrenti proponevano un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Contestavano la sussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità e la corrispondenza temporale tra la manifestazione della pericolosità e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca. Sostenevano che i precedenti penali risalissero a epoca anteriore al 2004, che i reati fine dell’associazione fossero stati commessi fino al 2019 e che, da allora, non vi fossero ulteriori elementi a fondare il giudizio di pericolosità. La questione giungeva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, introduce in realtà una doglianza di natura motivazionale: contesta la ricostruzione degli elementi in fatto che, secondo il concorde giudizio di primo e secondo grado, consente di far risalire la pericolosità sociale quanto meno al 2003, con perduranza fino al 2023.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014, la Corte ribadisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. È pertanto esclusa l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con riguardo alla disciplina previgente, resta valido anche per i procedimenti regolati dal d.lgs. n. 159 del 2011, il cui art. 10, comma 3 conferma espressamente il limite del ricorso alla sola violazione di legge.
Nel caso concreto, la motivazione della Corte di appello non è meramente apparente: essa ha dato specifica e puntuale risposta al motivo volto a censurare la perimetrazione temporale della pericolosità, sottolineando una risalente e considerevole attività criminale del proposto e giustificando le ragioni per cui la pericolosità si è manifestata oltre la commissione dei reati scopo. La pericolosità è stata desunta anche dalle condotte di intestazione fittizia, le ultime delle quali commesse a cavallo tra il 2021 e il 2022.
Quanto alla confisca, ritenuta insindacabile la perimetrazione del periodo di pericolosità e coprendo questo un arco temporale ampio, la confisca dei beni direttamente o indirettamente riferibili al proposto risulta immune da censure, in mancanza della disponibilità di entrate provenienti da attività lecite. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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