Evasione e particolare tenuità: motivazione sintetica ma sufficiente (Cass. pen. Sez. VI n. 30605 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, integra il reato la condotta di chi si allontani dal domicilio per recarsi presso il servizio pubblico in orario diverso da quello prescritto e senza rispettare le modalità autorizzate, essendo il dolo dell’evasione generico. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’abitualità della condotta costituisce mera condizione ostativa al riconoscimento del beneficio, la cui mancanza non implica di per sé alcun giudizio di particolare tenuità.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, era autorizzato ad allontanarsi per recarsi al Sert, due volte la settimana, per il tempo strettamente necessario al ritiro dei farmaci e agli esami tossicologici, percorrendo la via più breve e senza soste. In occasione di un controllo, i militari non lo rinvengono in casa alle 12:23; egli si era allontanato alle 09:00 e si era presentato al Servizio tra le 11:30 e le 12:00.

La Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello del Procuratore generale, rideterminava la pena per il delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’errata applicazione della norma, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e un vizio relativo alla notificazione dell’atto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte rileva che il provvedimento autorizzativo consentiva l’uscita alle 08:00 e non dalle 08:00, come sostenuto dalla difesa, e per il solo tempo necessario al ritiro dei farmaci. Essendo stato accertato che il ricorrente uscì alle 09:00 e non era rientrato alle 12:23, i giudici di merito hanno correttamente desunto la violazione delle prescrizioni e la permanenza fuori dal domicilio in difetto di autorizzazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’apprezzamento sulla gravità del fatto, derivante dall’eccessiva durata dell’allontanamento, è motivato, sintetico ma sufficiente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. VII, ord. n. 10481 del 2022 e Sez. VI n. 55107 del 2018, oltre a Sez. Un. n. 13681 del 2016), si precisa che il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti. L’abitualità della condotta è solo condizione ostativa, la cui mancanza non equivale a un giudizio di particolare tenuità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile: l’erronea denominazione dell’atto di impugnazione è dato irrilevante, come desumibile dall’art. 580 cod. proc. pen., e il ricorrente non ha precisato in che cosa sarebbe consistita la lesione del diritto di difesa.

Il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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