Motivazione per relationem e doppia conforme reggono il giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 31128 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme di merito, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette in maniera congiunta e complessiva, integrandosi reciprocamente in un unico corpo decisionale, e la motivazione per relationem è legittima quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria e si confronti con le deduzioni difensive specifiche. Il controllo di legittimità non è diretto a sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove, né a ripercorrere l’analisi ricostruttiva operata nei gradi anteriori, ma solo a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e con linee giustificative adeguate. La valutazione degli indizi può avvenire prima nella loro singola significatività e poi in un quadro di insieme, purché l’esame globale dia conto della certezza raggiunta. È inammissibile, perché censura in fatto, la doglianza che solleciti una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per i reati di cui all’art. 455, in relazione all’art. 453, cod. pen., in concorso, per la spendita di due banconote false da cinquanta euro, contestati in due capi di imputazione. La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione: esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva assolto per il capo b) e rideterminato la pena per la restante imputazione.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il capo a). Si contestava l’identificazione della banconota in quella spesa dall’imputato, muovendo dalle dichiarazioni di uno dei testi, ritenute imprecise e in contrasto con le sommarie informazioni rese in sede di indagini.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che il ricorso non contesta le movimentazioni della banconota né la certezza del riconoscimento operato in sede di individuazione fotografica, nella immediatezza del fatto, dal titolare del primo esercizio che l’aveva ricevuta. Era questi, in prossimità della chiusura, ad avere ricevuto il pagamento in banconota, ricordandone il particolare perché l’unica di quel taglio presente in cassa.

La censura si appuntava sulle dichiarazioni del titolare dell’ultimo esercizio che aveva ricevuto il titolo, ritenute in contrasto con le s.i.t. quanto al segno di penna apposto sulla banconota, circostanza non riscontrata in quella in sequestro. La Corte d’appello ha chiarito che non sussiste contraddizione, perché, stante il notevole lasso di tempo trascorso dal fatto, il ricordo poteva non essere preciso e il teste non ha mai escluso la circostanza; ciò che aveva univocamente precisato, in dibattimento, era di avere segnalato la banconota, mettendola da parte perché ne aveva dubitato l’autenticità, con conferma definitiva solo in banca.

Nel richiamare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha tenuto conto che, a seguito di contestazione del pubblico ministero, il teste ha confermato quanto dichiarato durante le indagini, quando il ricordo era più fresco. La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati — le dichiarazioni di altri due testi e il riconoscimento fotografico — ha consentito di inferire, con argomentazione logica, la valenza degli ulteriori indizi alla luce di un esame globale.

Quanto alla doglianza sulla mancata trasmissione degli atti alla Procura, la Corte l’ha dichiarata inammissibile, perché costituente censura in fatto. Esula dai poteri della Corte di cassazione ogni “rilettura” degli elementi posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo il costante orientamento richiamato (Sez. U n. 22242 del 27.01.2011; Sez. U n. 12 del 31.05.2000; Sez. U n. 47289 del 24.09.2003).

Infine, sul piano processuale, la Corte ha ribadito che, in caso di doppia conforme, le due sentenze possono essere lette congiuntamente e integrarsi in un unico corpo decisionale, e che la motivazione per relationem è legittima quando offra una giustificazione propria e si confronti con le deduzioni difensive specifiche (Sez. 2 n. 18404 del 05.04.2024; Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019). Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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