Isolamento diurno e regime differenziato non fungibili, legittime le modalità segregative (Cass. pen. Sez. I n. 31127 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen. è sanzione penale temporanea di inasprimento dell’ergastolo, irrogata per i reati concorrenti con quello punito con la pena perpetua, e non una modalità di esecuzione della pena detentiva. Esso non è fungibile con l’espiazione nel regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., che incide solo sulle modalità di attuazione del trattamento detentivo. Ne deriva che le modalità esecutive ordinariamente previste dal vigente quadro normativo — chiusura del blindo, divieto di comunicare e di scambiare cibo con i compagni del gruppo di socialità — non svuotano la sanzione né contrastano con il senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena. Il detenuto in isolamento conserva l’accesso ad attività lavorative, di istruzione e formazione e alle funzioni religiose, ma non alle attività sociali, escluse in via di principio.
Il Fatto
Un detenuto, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato dell’art. 41 bis ord. pen., proponeva reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. pen. avverso le modalità di esecuzione dell’isolamento, lamentando in particolare la chiusura del blindo e il divieto di comunicare e scambiare cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità. Il Magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo; il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza dell’8 aprile 2025, confermava il rigetto, escludendo la fungibilità tra isolamento diurno e regime differenziato ed evidenziando i costanti controlli sanitari e la possibilità di svolgere attività lavorative, di studio e di lettura.
Avverso tale ordinanza il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: la motivazione sarebbe stata generica, senza valutazione concreta delle condizioni detentive e del cumulo tra i due regimi; si contestava la duplicazione sanzionatoria, la possibilità di esecuzione in forma meno afflittiva e l’omessa considerazione dei provvedimenti di segno contrario di altri tribunali di sorveglianza. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione giuridica dell’istituto. L’isolamento diurno, osserva, ha funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello punito con l’ergastolo, che altrimenti resterebbero impuniti: è sanzione priva di autonomia, circoscritta al periodo indicato dall’art. 72 cod. pen., e comporta un rovesciamento dei principi generali del trattamento penitenziario. Richiamando la Corte cost. n. 115 del 1964 e la Sez. I n. 780 del 1993, il Collegio ribadisce la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Poiché l’isolamento diurno non è modalità di esecuzione dell’ergastolo ma misura sanzionatoria afflittiva e temporanea, il Magistrato di sorveglianza non può disporre modalità esecutive che lo rendano privo di contenuto effettivo. La Corte richiama la Sez. I n. 9300 del 2014, che annullò senza rinvio l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva disposto l’apertura del blindo di separazione dagli altri detenuti anche di giorno.
Quanto al secondo aspetto, il Collegio valorizza la Sez. I n. 195 del 2023: l’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 230/2000 permette all’isolato soltanto attività attinenti a bisogni primari — formazione culturale, pratica religiosa, lavoro — ma non attività sociali, che nell’isolamento diurno sono precluse. L’estensione analogica alle attività sociali contrasterebbe con il divieto di analogia delle norme eccezionali e priverebbe di contenuto la sanzione.
Alla luce di queste coordinate, i motivi sono infondati. Le modalità esecutive dell’isolamento inflitto al ricorrente sono quelle ordinariamente previste dal quadro normativo; non risulta preclusa la partecipazione al lavoro, alle funzioni religiose e alle attività formative; non è stato prodotto alcun elemento concreto sulle condizioni psicofisiche del detenuto. Le difformi decisioni di altri tribunali di sorveglianza non mutano tali conclusioni. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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