Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31335 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica si realizza solo mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Quanto all’art. 131-bis cod. pen., le condizioni applicative della causa di non punibilità — particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento — operano congiuntamente e non alternativamente. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in legittimità solo per vizi logici della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 settembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 26 settembre 2022 nei confronti dell’imputato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi: la mancata qualificazione della condotta come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente; l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, essa non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica all’analoga doglianza d’appello, ma di fatto reitera le considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

Richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il contenuto essenziale dell’atto è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto.

Sulla seconda doglianza, la Corte ha osservato che la norma invocata prevede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Solo se coesistono entrambi gli indici, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., il fatto può considerarsi di particolare tenuità ed escluderne la punibilità (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015). Il giudice di merito ha correttamente evidenziato gli indici per negare la sussunzione nell’art. 131-bis cod. pen.

Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile. La motivazione della Corte di appello giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008).

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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