Prescrizione eccepita in Cassazione: onere di allegazione e ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. VII n. 31431 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione proposta con il ricorso per cassazione deve essere corredata dalla compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dalla dimostrazione dell’intervenuta maturazione del termine, senza soluzione di continuità, in epoca anteriore alla pronuncia impugnata. La prescrizione non è un mero fatto naturale coincidente con il tempo trascorso dal dies a quo, ma un evento giuridico che implica la soluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, tra cui il titolo del reato, l’epoca di commissione, il regime applicabile, le circostanze aggravanti rilevanti, gli atti interruttivi e i periodi di sospensione. Ne consegue che il relativo accertamento non è frutto del solo computo aritmetico sul calendario e che il motivo che ometta tale allegazione è aspecifico e, come tale, inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte di Appello di Catania ha confermato la responsabilità con sentenza del 18/10/2024, in relazione al reato di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: con il primo ha eccepito la prescrizione, con il secondo e il terzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo dell’elemento materiale e di quello psicologico.

La questione giunge davanti alla Corte di Cassazione perché il ricorrente assume che il termine prescrizionale si sia maturato prima della pronuncia di secondo grado e che la motivazione della sentenza impugnata non regga il confronto con le doglianze difensive.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l’eccezione di prescrizione è aspecifica: il ricorrente non offre una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostra, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è di ordine metodologico. La prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale: il tempo trascorso dal dies a quo non è sufficiente, perché l’accertamento implica la soluzione di plurime questioni di fatto e di diritto. Occorre tener conto del titolo del reato, dell’epoca di commissione, del regime applicabile, di talune circostanze aggravanti e non di altre, degli eventuali atti interruttivi e dei periodi di sospensione, nonché della determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione.

Da ciò deriva che l’accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma esige la risoluzione delle questioni richiamate. La loro definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato. A sostegno la Corte richiama Sez. 5 n. 12093 del 20/01/2021 e Sez. 1 n. 12595 del 13/03/2015.

Nel caso concreto, la genericità del motivo non dà conto del preteso compimento della prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia impugnata: il ricorrente ha trascurato di riprodurre la successione procedimentale che provi la maturazione del termine, senza soluzione di continuità. Anche il secondo e il terzo motivo sono aspecifici, non confrontandosi con il tessuto motivazionale delle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente trattandosi di doppia conforme. I giudici di merito hanno fondato la responsabilità sulle dichiarazioni di un teste, sui tabulati telefonici, sull’analisi del tracciato del gps del veicolo e sulla mancanza di giustificazioni da parte del ricorrente. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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