Requisiti morali e decadenza dei titoli: irrilevante l’affitto del ramo d’azienda (Cons. Stato n. 6914 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale previsto dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 per chi ha riportato condanna definitiva per i reati ivi elencati opera sul piano della titolarità dell’autorizzazione e della concessione, non dell’esercizio effettivo dell’attività. La ratio della norma è garantire la permanenza dei requisiti morali in capo a chi detiene il titolo abilitativo, quale condizione per il suo rilascio e per la sua conservazione. Ne consegue che la decadenza dell’autorizzazione e la revoca della concessione colpiscono anche il titolare che, pur non svolgendo più l’attività, abbia concesso in affitto il ramo d’azienda a terzi. Diversamente opinando, si consentirebbe la elusione della sanzione normativamente comminata. Il dovere di esame delle memorie procedimentali non impone la confutazione analitica delle singole allegazioni, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso contro cinque determinazioni dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico di Roma Capitale. Con tali atti l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni e la revoca delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica su altrettanti posteggi della rotazione C.
Il provvedimento nasce da una verifica svolta sull’istruzione di una S.C.I.A. di subingresso: dal casellario giudiziale emerge una condanna definitiva alla reclusione di otto mesi e alla multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., eseguita nel quinquennio rilevante ai sensi del terzo comma dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. Avviato il procedimento, la ricorrente ha depositato osservazioni rappresentando di aver ceduto in affitto i rami d’azienda a terzi con atto notarile del 22 maggio 2025, lo stesso giorno delle comunicazioni di avvio. L’Amministrazione ha confermato la decadenza e dichiarato l’inefficacia delle S.C.I.A. presentate dall’avente causa. Il TAR ha respinto il ricorso e la soccombente appella.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sostiene che la carenza dei requisiti soggettivi sia condizione ostativa al solo esercizio dell’attività di vendita e somministrazione, e non anche alla titolarità dei titoli o alla loro cessione in affitto. Secondo l’appellante, nessuna disposizione vieterebbe di conservare le concessioni omettendone l’esercizio, unico aspetto inibito.
Il Consiglio di Stato respinge la censura muovendo dal dato testuale. L’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 vieta l’esercizio commerciale a chi ha riportato condanna definitiva per i delitti ivi richiamati; il terzo comma fa perdurare il divieto per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. Il combinato disposto degli artt. 6 e 55 della L.R. Lazio n. 22/2019 richiama tale disciplina e prevede la decadenza dell’autorizzazione e la revoca della concessione in caso di mancanza dei requisiti. Lo stesso principio è ribadito dall’art. 45, comma 1, lett. a), della D.A.C. n. 101/2023.
Da qui la lettura sistematica: la ratio della norma attiene alla titolarità dei titoli e non all’esercizio effettivo, perché mira a garantire la permanenza dei requisiti morali in capo a chi detiene il titolo, la cui sussistenza è condizione per ottenerne il rilascio. La verifica riguarda l’assenza di condizioni ostative all’intestazione e all’esercizio di attività imprenditoriali, cioè l’assenza di condanne definitive che possano pregiudicare l’affidabilità dell’esercente a danno dei consumatori. Il divieto colpisce quindi anche chi, pur non svolgendo attualmente l’attività, detiene i titoli abilitativi.
La Corte valorizza il dato temporale: al momento delle comunicazioni di avvio l’appellante era ancora titolare delle autorizzazioni e delle concessioni, in carenza dei requisiti. L’affitto dei rami d’azienda, stipulato dopo la comunicazione di avvio e nella consapevolezza della decadenza automatica, è letto come tentativo di sottrarsi alle conseguenze di legge. Ammettere il contrario svuoterebbe il valore prescrittivo della norma e consentirebbe pratiche elusive.
Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali. La censura è infondata: i provvedimenti di decadenza hanno carattere vincolato, essendo adottati all’esito delle verifiche presso il casellario giudiziale. L’Amministrazione ha attivato le garanzie partecipative e ha esposto le ragioni del mancato accoglimento, richiamando l’art. 45 della D.A.C. n. 101/2023 e la non cedibilità della concessione per difetto del presupposto della titolarità. Il dovere di esame delle memorie non richiede, per giurisprudenza consolidata, la confutazione analitica delle allegazioni. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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