Rinnovo del permesso di soggiorno e valutazione concreta della pericolosità sociale (TAR Campania n. 2438 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può fondarsi in modo automatico sulle sole condanne penali riportate dallo straniero. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, come riformulato dopo la Corte cost. n. 202 del 2013, impone all’Amministrazione una valutazione discrezionale che compari l’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare con quello della collettività alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La presenza di legami familiari in Italia non prevale necessariamente sulla esigenza di allontanare un soggetto socialmente pericoloso, ma deve essere oggetto di ponderazione effettiva. Il giudizio di pericolosità sociale è autonomo rispetto all’esito del processo penale e va espresso con riferimento alla pericolosità attuale e concreta, desunta dalle modalità e dalla reiterazione delle condotte.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedeva il rinnovo del titolo. Con decreto dell’11.08.2023 il Questore di Napoli negava il rinnovo rilevando tre condanne, intervenute tra il 2016 e il 2022, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché un ulteriore deferimento all’autorità giudiziaria nel 2021 per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania deducendo eccesso di potere per difetto di valutazione in concreto della pericolosità sociale, da bilanciare con l’inserimento sociale e con la presenza in Italia di due figli minori. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 2464 del 2023. In memoria il ricorrente rappresentava di aver concluso il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, iniziato il 03.10.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione successiva alla Corte cost. n. 202 del 2013. In presenza di legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, il diniego non discende automaticamente da una causa ostativa, ma deve essere preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell’unità familiare, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia.

Il TAR chiarisce che il legislatore richiede una comparazione tra l’interesse dello straniero e quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso. La presenza del nucleo familiare non è elemento che debba in ogni caso prevalere sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma l’Amministrazione deve esercitare il potere tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla norma.

Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente si è limitato a dedurre l’esistenza di vincoli familiari senza darne prova nel corso del procedimento amministrativo, neppure a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla Questura. Dal certificato di residenza versato in atti dall’Amministrazione emerge inoltre che il ricorrente non risulta convivente con alcun familiare. La censura di violazione dell’art. 5, comma 5, è pertanto respinta.

Quanto al giudizio di pericolosità, il TAR lo ritiene coerente con i principi della Corte cost. n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui imponevano l’automatismo del diniego per le condanne di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 474, comma 2, cod. pen. senza verifica concreta. Il Questore ha invece svolto un esame effettivo, valorizzando la reiterazione delle condotte, l’entità delle pene e l’ulteriore deferimento.

Richiamando il Cons. Stato n. 585 del 2025, il Collegio conferma che il giudizio di pericolosità non è connesso al solo riscontro di condanne e che le valutazioni amministrative sul disvalore sociale dei fatti sono autonome rispetto al processo penale, non potendosi invocare la presunzione di non colpevolezza dell’art. 27 Cost. Il ricorso è quindi infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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