Revoca e diniego del permesso di soggiorno per condanna ostativa (Cons. Stato n. 6908 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. comporta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998; la stessa condanna integra causa ostativa al rinnovo del titolo. Il diniego di rinnovo è legittimo anche quando non si esaurisca nel solo pregiudizio penale, ma si fondi su un giudizio complessivo di pericolosità sociale adeguatamente motivato dall’Amministrazione. In tal caso la valutazione dell’Autorità è coerente con il quadro normativo vigente e non richiede una motivazione aggiuntiva sulla pericolosità, quando la causa ostativa opera ope legis. Resta irrilevante ogni deduzione sulla assenza di fonti di reddito illecite, se il provvedimento riposa su un giudizio attuale e complessivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui la Questura di Napoli ha negato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si fondava su un decreto penale divenuto esecutivo, con pena di € 6.400,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione).
Il TAR ha rigettato il gravame, richiamando l’orientamento secondo cui le ipotesi dell’art. 4, comma 3, t.u. n. 286/1998 precludono tassativamente il rilascio e il rinnovo del permesso, senza che sia esigibile una motivazione aggiuntiva sulla pericolosità sociale. L’appellante ha sostenuto che l’art. 4 t.u. indica come ostativa solo la condanna definitiva per l’art. 474 cod. pen., che la Corte cost. n. 88 del 2023 ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede la verifica in concreto della pericolosità, e che egli trae sostentamento da attività lecite, non essendo configurabile un giudizio di pericolosità attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione per la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalla legge sul diritto d’autore e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Da tale disposizione discende l’evidente ostatività di uno dei reati ascritti all’appellante, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure.
Il Consiglio di Stato precisa però che nel caso concreto il diniego del rinnovo non è imperniato soltanto sul pregiudizio penale, ancorché ostativo. L’Amministrazione ha fondato il provvedimento su un giudizio complessivo di pericolosità sociale, di cui ha dato atto. Ne consegue che la valutazione compiuta è coerente con il quadro normativo vigente e adeguatamente motivata.
Il percorso argomentativo della Corte non sovverte l’orientamento richiamato dal TAR, ma ne integra il fondamento: la causa ostativa legata al pregiudizio penale non esaurisce il perimetro del giudizio amministrativo, che può reggersi anche su una valutazione autonoma e complessiva della posizione del richiedente. Su questa base la doglianza dell’appellante, incentrata sull’assenza di fonti di reddito illecite e sull’attualità della pericolosità, non supera la verifica di legittimità.
L’appello è quindi respinto, risultando immune da censure la sentenza impugnata. Il Collegio dispone la compensazione delle spese del grado, stante anche la limitata entità delle difese scritte dell’Amministrazione appellata, non intervenuta in udienza. La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione