Inammissibili i ricorsi su prova e prescrizione con recidiva contestata (Cass. pen. Sez. VII n. 31438 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è precluso il sindacato sulla attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito né saggiare la tenuta logica della decisione mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, essendo sufficiente una ricostruzione dei fatti che ne conduca alla reiezione implicita, senza lasciare spazio a valide alternative. Ai fini del computo del termine di prescrizione rileva la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., contestata all’imputato.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnavano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte Appello di Caltanissetta, in data 23/10/2024, aveva confermato la loro responsabilità per il reato contestato.
I ricorsi si fondavano su due motivi comuni: la dedotta violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alle dichiarazioni della persona offesa; e l’eccepita prescrizione del reato. La questione approdava così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità. Le doglianze, osserva la Corte, espongono un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, chiedendo di fatto un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
La Corte ribadisce la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Richiama, sul punto, Sez. U n. 12 del 31/05/2000.
Nel merito il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, avvalendosi di corretti argomenti ai fini della dichiarazione di responsabilità. Ha evidenziato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, trovate riscontro in numerosi elementi ulteriori, di natura testimoniale e documentale.
Il Collegio afferma poi un principio generale in tema di motivazione: è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito. È irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, perché non occorre l’esplicita confutazione delle tesi difensive respinte, bastando una ricostruzione dei fatti che ne importi la reiezione implicita. Richiama al riguardo Sez. III n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023.
Il secondo motivo, con cui si eccepiva la prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato: il ricorrente non aveva tenuto conto, nel computo del termine, della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., contestata a entrambi. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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