Compensi del collaboratore dell’amministratore giudiziario: criterio di imputazione tra Erario e società (Cass. pen. Sez. I n. 31690 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il criterio di imputazione delle spese per i compensi del professionista officiato nel corso dell’amministrazione giudiziaria si fonda sulla natura e sulla direzione finalistica dell’attività svolta, non sul dato terminologico. Integra la figura del coadiutore, con onorario a carico dell’Erario anche in caso di revoca del sequestro, il soggetto che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario rendendo una prestazione di natura statica, volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse al munus publicum. Integra invece la figura del collaboratore il soggetto che rende una prestazione di carattere dinamico in favore della società, funzionale alla conservazione e alla redditività dei beni sequestrati: tali spese gravano sui costi di gestione, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, se anticipate dallo Stato, ne determinano il diritto al recupero.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 24 aprile 2024 aveva rigettato l’istanza con cui il legale rappresentante della società aveva chiesto la restituzione delle somme anticipate per la liquidazione dei compensi spettanti a un professionista impiegato nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria. La società sosteneva che, per effetto della revoca del sequestro, dette spese dovessero essere poste a carico dell’Erario, ai sensi degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, qualificando il professionista come coadiutore dell’amministratore giudiziario e non come dipendente dell’ente.
Avverso quel provvedimento il legale rappresentante propose ricorso per cassazione, convertito in opposizione. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione con ordinanza del 14 febbraio 2025, l’ha rigettata, ritenendo che l’attività oggetto di liquidazione fosse stata prestata nell’interesse esclusivo della società. Da qui il nuovo ricorso per cassazione, con denuncia di violazione degli artt. 35, comma 4, e 42 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella determinazione del soggetto — Erario o società sottoposta a sequestro poi revocato — sul quale va posta la liquidazione del compenso del professionista officiato. I motivi sono ammissibili in sede di legittimità, perché attengono unicamente al regime di imputazione delle spese e non involgono i criteri e i risultati della gestione.
Il fondamento normativo è nell’art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile per il richiamo dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. in caso di revoca del sequestro: i compensi e i rimborsi spettanti all’amministratore giudiziario e ai suoi coadiutori sono posti a carico dell’Erario, con distinzione a seconda che le attività siano state compiute o meno nell’interesse esclusivo della società amministrata.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 2 n. 24556 del 21.05.2024; Sez. 1 n. 12037 del 28.01.2021): le spese per l’attività del coadiutore, funzionali al corretto esercizio del munus publicum, gravano sull’Erario; quelle relative ai collaboratori deputati a prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati gravano sui costi di gestione e non sono rimborsabili dopo il dissequestro. La figura del coadiutore è definita dall’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011: soggetto dotato di particolari competenze tecniche che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario, condividendone i profili di munus publicum.
Il discrimine, al di là del dato terminologico, risiede nella natura e direzione finalistica dell’attività: è coadiutore chi rende una prestazione di natura statica, volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze dell’amministrazione giudiziaria; è collaboratore chi rende una prestazione di carattere dinamico in favore della società, con onere a carico di questa e non liquidabile come rimborso ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato ha compiuto una puntuale analisi dell’operato del professionista, concludendo, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che le attività svolte per la società rispondevano all’interesse dell’ente a una corretta gestione delle operazioni aziendali e andavano poste sui costi di gestione. La Corte osserva che il contratto risulta stipulato dall’amministratore giudiziario quale legale rappresentante della società ex art. 41, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, e che la liquidazione ha riguardato l’attività prestata a partire dal contratto, non quella iniziale. Le censure della ricorrente sono argomenti in fatto, non rivedibili in sede di legittimità. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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