Messa alla prova nel procedimento per decreto: istanza solo con l’opposizione (Cass. pen. Sez. V n. 31693 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per decreto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione al decreto penale, ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. L’imputato che intenda accedere al rito alternativo in relazione a una diversa e più lieve qualificazione del fatto può sollecitare in quella sede il potere del giudice di riqualificazione della condotta. La mancata proposizione della richiesta nel termine perentorio preclude definitivamente l’accesso all’istituto nel giudizio conseguente all’opposizione, con declaratoria di inammissibilità dell’istanza tardivamente presentata.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con decreto penale per il reato di cui all’art. 615-ter, comma 2, cod. pen. e aveva proposto opposizione chiedendo il rito ordinario. Successivamente, dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio immediato, presentava davanti al GIP istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi più lieve di cui all’art. 615-ter, comma 1, cod. pen.

Il GIP dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendo applicabile l’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., che impone la presentazione della richiesta con l’atto di opposizione. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo l’impossibilità di formulare l’istanza al momento dell’opposizione, non essendo consentita al GIP, in quella fase, la valutazione della diversa qualificazione giuridica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’istituto, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36272 del 2016: la messa alla prova realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva, condizionata al buon esito del periodo di prova, e presenta una spiccata dimensione processuale che la colloca tra i riti speciali alternativi al giudizio. L’istituto persegue finalità specialpreventive anticipate, in funzione della risocializzazione del soggetto.

Sul piano dei termini, la Corte richiama la Corte cost. n. 201 del 2016, che ha qualificato la richiesta ex art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. come soggetta a decadenza: nel procedimento per decreto la mancata formulazione con l’atto di opposizione preclude all’imputato la possibilità di chiedere la messa alla prova nel giudizio successivo. La stessa Consulta, proprio per il pregiudizio irreparabile al diritto di difesa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l’avviso della facoltà di accedere all’istituto mediante l’opposizione.

Il Collegio valorizza poi la Corte cost. n. 131 del 2019 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 36752 del 2018): il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può modificarla, traendone le conseguenze sui presupposti del rito. Ne deriva che, nel procedimento per decreto, l’imputato può sollecitare il potere di riqualificazione proprio con l’opposizione, ai fini della valutazione di ammissibilità dell’istanza.

Nel caso concreto l’imputato avrebbe potuto chiedere la messa alla prova con l’opposizione, previa riqualificazione del fatto, ma non vi fece alcun cenno. Irrilevante è il richiamo alla Sez. 3 n. 19689 del 2018: quella pronuncia nega il potere di riqualificazione del GIP in assenza di richiesta di riti alternativi, ipotesi diversa da quella in esame. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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