Revoca misura alternativa: autonomo apprezzamento del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 32010 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca di una misura alternativa alla detenzione per condotte di rilievo penale tenute dal condannato durante l’esecuzione, il magistrato di sorveglianza compie un apprezzamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione sulle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione. In tema di detenzione domiciliare, non sussiste alcuna pregiudizialità, neppure logica, tra l’esito del procedimento penale eventualmente instaurato e la valutazione sulla compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura. La revoca è legittima se fondata su una valutazione complessiva della condotta, desunta da più episodi dimostrativi di devianza reiterata dal percorso rieducativo.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato al condannato la detenzione domiciliare, dichiarando inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e disponendo l’espiazione della pena residua in carcere. Il provvedimento valorizza il fatto che l’interessato era già stato destinatario di revoche di misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) per violazione delle prescrizioni, nonché lo svolgimento non autorizzato di un’attività di rivendita di autovetture, con minacce alla controparte commerciale in due occasioni, oltre a un carico pendente per truffa e minaccia.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare per non avere il Tribunale esaminato le produzioni documentali della difesa, per avere violato il ne bis in idem e per l’infondatezza dell’addebito relativo ai fatti del 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e richiama il principio secondo cui, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale, la valutazione del magistrato di sorveglianza sulla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione (Sez. I n. 18351 del 29.02.2024, Rv. 286262).
Viene richiamato altresì l’orientamento per cui, in tema di detenzione domiciliare, non è necessario che il giudice attenda l’esito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, tra tale esito e la valutazione sulla compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura (Sez. I n. 41796 del 09.09.2021, Rv. 282153).
Quanto alle doglianze sulla ritenuta estraneità ai fatti, i motivi propongono, con produzione documentale frammentaria e incompleta, una ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale, invece, ha valutato le accuse sulla base dell’acquisizione integrale delle notizie di reato, non ravvisando l’insussistenza dei fatti rappresentati, che appaiono sussistere negli elementi principali alla luce delle dichiarazioni delle persone offese.
La Corte ritiene quindi legittimo che il Tribunale abbia tratteggiato la personalità del condannato alla luce delle condotte precedenti, già sanzionate con revoche di benefici, giungendo a una valutazione complessiva di inaffidabilità. Poiché la decisione si fonda non su un singolo episodio, ma su più comportamenti dimostrativi di devianza reiterata dal percorso rieducativo, l’ordinanza impugnata risulta immune dai vizi denunciati. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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