Ergastolo ostativo, semilibertà negata senza adempimento delle obbligazioni civili (Cass. pen. Sez. I n. 32133 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ergastolo ostativo, la mera mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata non è condizione sufficiente per accedere alla semilibertà. Il condannato non collaborante deve allegare e dimostrare, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, oppure la loro assoluta impossibilità. Il regolare comportamento carcerario e le iniziative di giustizia riparativa assumono rilievo solo quando il condannato versi nell’impossibilità di adempiere. Il giudice di merito valuta in modo unitario e non frazionato gli indicatori previsti dalla novella del d.l. n. 162/2022.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi, presentava istanza di accesso alla semilibertà. Il Trib. sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 10 ottobre 2024, respingeva la domanda rilevando che l’istante non aveva mai adempiuto agli obblighi risarcitori verso le vittime, pur godendo dal lavoro esterno di una retribuzione e di possidenze immobiliari. Il percorso rieducativo era stimato parziale e non ancora sufficiente per la misura alternativa.
Il condannato impugnava il provvedimento con ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla collaborazione impossibile, all’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, alla modesta entità dei redditi, all’ammissione al gratuito patrocinio e alla destinazione dello stipendio alla famiglia; nonché omessa considerazione della relazione di sintesi e dei progressi trattamentali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, perché investono un percorso logico unitario dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è dichiarato infondato. Quanto alla collaborazione impossibile, la Corte osserva che il coinvolgimento di un soggetto già deceduto rende non illogica la conclusione secondo cui il condannato ha taciuto ciò che avrebbe potuto dire sulle vicende per cui è stato condannato.
Sul versante dei collegamenti con la criminalità organizzata, il Collegio ribadisce che, in presenza di un reato ostativo e della mancanza di collaborazione, la sola assenza di contatti attuali non basta per ottenere la misura alternativa, nemmeno dopo la novella del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.
Richiamando la Sez. I n. 18399 del 24/01/2025, la Corte ricorda che il legislatore del 2022 ha aperto la possibilità di accertare il venir meno dei legami anche senza collaborazione, presidiando però il percorso con criteri, regole e metodo. Tra i requisiti assume centralità quello del comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., che richiede l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità di tale adempimento.
Nel caso concreto, l’ordinanza evidenzia che il condannato non si è attivato verso le vittime, pur disponendo di possidenze immobiliari e di uno stipendio adeguato, mai destinato, nemmeno in parte, a ridurre il debito civile. Non è illogico aver ritenuto non modesto il reddito, né rileva l’ammissione al gratuito patrocinio, che non contrasta il dato oggettivo di uno stipendio fisso dedicato a finalità egoistiche, ossia alla propria famiglia anziché a quella delle vittime.
Quanto alla giustizia riparativa, il nuovo testo dell’art. 4-bis ord. pen. la valorizza solo quando il condannato non abbia la possibilità di adempiere. Il corretto comportamento carcerario non supera l’ostatività del titolo di reato, e le attività che nulla costano all’interessato — impegno come bibliotecario, lezione agli studenti, intenzione di scrivere libri — non provano un percorso di revisione critica, a differenza dell’adempimento civile, che invece costa. Infine, la lontananza del luogo di lavoro dal Comune di origine è stata correttamente ritenuta non decisiva. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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