Inammissibile il ricorso che ripropone valutazioni di merito già confutate (Cass. pen. Sez. VII n. 32393 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata differenti valutazioni di merito è inammissibile, perché sollecita un riesame del compendio probatorio estraneo al giudizio di legittimità. In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, la notifica della diffida dell’INPS presso l’indirizzo di residenza dell’imputato, con cartolina di ricevimento regolarmente sottoscritta, integra la conoscenza legale della possibilità di avvalersi della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983. Ai fini dell’art. 131 bis cod. pen., è ostativa all’applicazione della particolare tenuità del fatto la residuazione di un’omissione di importo pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale, aggravata dalla protrazione della condotta per oltre un anno e mezzo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Sassari alla pena di mesi due e giorni dodici di reclusione ed euro 240 di multa per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, commesso in periodi compresi tra il 2016 e il 2017. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 26 giugno 2024, ha confermato integralmente la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al giudizio di colpevolezza e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la Corte ha rilevato che la censura difensiva non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, la quale — in coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011) — ha accertato che la notifica della diffida dell’INPS, con i dati corretti, è avvenuta presso l’indirizzo di residenza dell’imputata e che la cartolina di ricevimento è stata regolarmente sottoscritta.
Da tale accertamento la Corte ha tratto la conseguenza che la ricorrente è stata posta legalmente a conoscenza della possibilità di avvalersi della speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983. Il motivo è stato quindi respinto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso ripropone un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata. I giudici di merito hanno sottolineato, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., che, nonostante i versamenti volontari effettuati dall’imputata, comunque successivi alla notifica della diffida, è residuata un’omissione per un importo complessivo di 40.110,31 euro, pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale. A ciò si aggiunge la protrazione della condotta illecita omissiva per oltre un anno e mezzo.
La Corte ha infine ribadito che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, come affermato dalle precedenti pronunce richiamate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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