Reato continuato in executivis aumento reati satellite entro limiti giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 32559 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. La discrezionalità esercitata in executivis incontra un limite nella valutazione compiuta in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato.

Il Fatto

Il condannato chiedeva al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di sei sentenze definitive, alcune delle quali già unificate in cognizione. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza, ravvisando l’unicità del disegno criminoso soltanto tra il reato associativo finalizzato al narcotraffico e due episodi di spaccio, e rideterminava la pena in anni sei e mesi otto di reclusione. Escludeva la continuazione con gli altri reati per la disomogeneità delle condotte e la diversità di epoche e luoghi.

Avverso il provvedimento proponevano ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, con due motivi, e la difesa del condannato, con due motivi. La questione centrale attiene ai criteri di quantificazione della pena in sede esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama un orientamento consolidato: il giudice dell’esecuzione che ridetermina le pene deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare aumenti distinti per ciascun reato satellite (Sez. I n. 17948 del 31.01.2024; Sez. I n. 21424 del 19.03.2019). Deve inoltre motivare non solo sulla pena base, ma anche sull’entità dei singoli aumenti, per rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito (Sez. I n. 800 del 2020, dep. 2021).

La Corte rileva che il giudice dell’esecuzione non ha proceduto allo scorporo e non ha indicato per i singoli reati un distinto aumento. Ha poi confuso la sentenza sub 2) con quella sub 6) e ha applicato la riduzione del rito pur in presenza di giudizio celebrato nelle forme ordinarie.

Nella quantificazione degli aumenti, il giudice dell’esecuzione ha violato il principio delle Sezioni Unite secondo cui non si possono quantificare aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile (Sez. Un. n. 6296 del 2016, dep. 2017, Nocerino). Ha applicato un aumento per la sentenza sub 1) ignorando che quella pena era già confluita nella sentenza sub 6), e ha calcolato un aumento superiore a quello ivi stabilito, giungendo a un’inammissibile reformatio in peius. La discrezionalità del giudice dell’esecuzione trova limite nel giudicato formatosi in favore del condannato (Sez. I n. 28135 del 2021).

Quanto al secondo motivo difensivo, la Corte lo ritiene infondato. Il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di tentata estorsione aggravata e gli altri fatti è sorretto da adeguata motivazione. Il ricorso si risolve in censure rivalutative, prive di elementi significativi di previa ideazione trascurati dal giudice dell’esecuzione. La Corte ribadisce che per la continuazione occorre una approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo).

Il provvedimento è quindi annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio scaturito dall’applicazione della continuazione, per nuovo giudizio sui corrispondenti punti alla Corte di appello di Napoli; nel resto il ricorso del condannato è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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