Intercettazioni, decreti autorizzativi mai depositati e nullità degli atti processuali (Cass. pen. Sez. V n. 32573 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, qualora la difesa contesti l’utilizzabilità del compendio intercettivo per la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi, il giudice non può superare l’eccezione desumendo implicitamente la loro presenza dal fatto che il primo giudice ne abbia riportato gli estremi. Ove risulti accertato che i decreti non siano stati depositati né messi a disposizione delle parti, nonostante la loro richiesta e l’impegno del pubblico ministero a produrli, si configura la violazione del contraddittorio. Ne consegue la nullità degli atti processuali e delle sentenze di merito, poiché alla parte è stata preclusa la possibilità di esaminare e di interloquire sul provvedimento genetico della fonte di prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2024, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto due imputate colpevoli dei delitti di cui agli artt. 56 e 453 cod. pen., in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, per la detenzione e il tentativo di messa in circolazione di banconote false.
Avverso tale pronuncia le imputate proponevano ricorso per cassazione con unico atto, articolando tre motivi. Il primo motivo censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità del compendio intercettivo, per la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene all’utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa aveva tempestivamente eccepito, in appello, la fisica assenza dei decreti autorizzativi, nonostante il pubblico ministero ne avesse preannunciato la produzione all’udienza di affidamento dell’incarico peritale per la trascrizione.
La Corte d’appello aveva superato l’eccezione osservando che il primo giudice, riportando in sentenza gli estremi dei codici identificativi delle conversazioni, avesse dato implicitamente atto della presenza dei decreti nel fascicolo.
La Corte di cassazione non condivide tale percorso. Trattandosi di questione anche processuale, il giudice di legittimità è giudice del fatto e può consultare gli atti necessari per risolverla. Dalla lettura della sentenza di primo grado e del verbale dell’udienza del 13 dicembre 2019 emerge che i codici riportati dal Tribunale erano indicati negli elenchi forniti dalla pubblica accusa per segnalare al perito le conversazioni da trascrivere.
Tale elemento esclude che la mera elencazione degli identificativi equivalga a prova dell’avvenuto deposito dei decreti. La logica conferma dell’impegno assunto dal pubblico ministero, che si era riservato di farsi inviare i provvedimenti dalla Procura presso il Tribunale di Busto Arsizio, dimostra ulteriormente che i decreti autorizzativi non erano disponibili e non furono mai prodotti.
Alla parte è dunque preclusa la possibilità di esaminare e di interloquire sul provvedimento genetico della fonte di prova. La Corte qualifica tale preclusione come vizio processuale inerente al negato contraddittorio, rilevando che le imputate avevano sollevato la questione tempestivamente in appello e nel ricorso.
Ne consegue la nullità degli atti per il suddetto vizio, nullità determinatasi nel processo di prime cure, con la conseguente declaratoria di nullità di entrambe le sentenze di merito.
Nota della Redazione
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