La sostituzione della pena detentiva breve non è disposta d’ufficio in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 741 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio qualora, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo. La conversione della pena detentiva non rientra, infatti, nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello. È onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione con specifiche deduzioni; il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta stessa.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva plurimi vizi, lamentando in particolare la mancata formulazione d’ufficio, da parte del giudice d’appello, di una richiesta di disponibilità alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione della pena detentiva breve postula una specifica e motivata richiesta nell’atto di appello. Il potere di conversione non rientra, infatti, tra quelli esercitabili d’ufficio, in quanto l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. costituisce un’eccezione al principio devolutivo e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

La Corte ha precisato che il mancato assolvimento dell’onere di deduzione specifica da parte dell’appellante rende la richiesta inammissibile sin dall’origine, come affermato da Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025.

Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi al giudizio di responsabilità per la ricettazione e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., la Corte li ha ritenuti non consentiti, in quanto reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese con motivazione non viziata da illogicità manifesta. Le censure, pertanto, si risolvevano in una mera proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto in termini di cui all’art. 647 cod. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato e non consentito, poiché la questione non era stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la difesa proposto in appello una diversa riqualificazione in termini di furto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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