Incidente di esecuzione ammissibile per vizi di notifica dell’estratto contumaciale (Cass. pen. Sez. I n. 32562 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di notificazione dell’estratto contumaciale, prescritto dall’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., è deducibile con incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., anche per i processi celebrati sotto la vigenza dell’istituto della contumacia. Il giudice dell’esecuzione deve accertare l’inesistenza o la nullità della notifica e, se del caso, disporne la rinnovazione, previa sospensione dell’esecuzione, così da consentire all’imputato di beneficiare di nuovi termini per impugnare. Non è pertinente, in tale ipotesi, il richiamo alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., la cui legittimazione è riservata al solo condannato rimasto assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., e non al contumace.
Il Fatto
Una condannata ha proposto istanze al giudice dell’esecuzione per ottenere la dichiarazione di non esecutività di due sentenze di condanna, emesse rispettivamente dal Tribunale di Palermo e dal Tribunale di Siena, ovvero, in subordine, la remissione nel termine per appellare e la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello per la rescissione del giudicato.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, ha respinto le istanze ritenendo che i dedotti vizi derivassero dall’omessa citazione dell’imputato e non fossero azionabili con l’incidente di esecuzione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore, deducendo l’erronea qualificazione del rimedio esperito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza formatasi durante la vigenza della contumacia, secondo cui il vizio di notifica dell’estratto contumaciale non può essere fatto valere con gli strumenti ordinari di impugnazione, ma consente all’imputato di denunciare l’invalidità del procedimento che ha condotto all’irrevocabilità con lo strumento dell’incidente di esecuzione. Tale insegnamento si fonda sull’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di accertare se il provvedimento manchi o non sia divenuto esecutivo.
Richiamando Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, Iervese e Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, la Corte ribadisce che la mancata o invalida notificazione dell’estratto della sentenza all’imputato contumace può essere accertata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione, il quale, se del caso, ne dispone la rinnovazione previa sospensione dell’esecuzione. Quanto ai diversi vizi attinenti alle fasi precedenti alla deliberazione, il giudice dell’esecuzione non deve pronunciarsi, ma limitarsi a consentire la rinnovazione della notifica.
Il provvedimento impugnato aveva richiamato Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, che riserva la legittimazione alla rescissione del giudicato al solo condannato rimasto assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen.. La Corte ritiene tale richiamo non pertinente: l’approdo delle Sezioni unite riguarda i giudizi celebrati in assenza, non quelli in contumacia nei quali si contesti la legittimità del procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Palermo, la Corte osserva che la nullità dell’elezione di domicilio rileva in esecuzione nella misura in cui determini l’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale, richiamando Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini. Quanto alla sentenza del Tribunale di Siena, la declaratoria di inammissibilità si risolve in un’omessa pronuncia, perché il giudice avrebbe dovuto accertare se l’applicazione dell’istituto della contumacia fosse conforme alla legge dopo l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, perché valuti l’istanza relativa al titolo esecutivo ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. e si pronunci sulle istanze formulate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.