Alcoltest e onere di allegazione sui vizi dello strumento (Cass. pen. Sez. VII n. 32736 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e determina un onere di allegazione a carico della difesa dell’imputato, chiamata a suffragare con idonee allegazioni l’eventuale invalidità dell’accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, oppure l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. Non integra valida prova dell’inaffidabilità del risultato il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri variabili da soggetto a soggetto, come la curva di Widmark. Nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26/02/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e l’inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici per violazione dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 113 disp. att. cod. proc. pen., per essere l’accertamento stato eseguito senza la presenza dell’ufficiale di P.G. Il secondo e il terzo motivo denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione alla prova contraria offerta dal consulente tecnico della difesa e alla configurabilità dell’aggravante dell’avere provocato un incidente.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché tutti i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, osserva che esso riproduce censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, che hanno logicamente rilevato come l’accertamento sia stato correttamente effettuato dagli agenti intervenuti sul posto, senza la presenza dell’ufficiale di P.G., per ragioni di urgenza. La difesa contrappone rilievi di fatto non delibabili in sede di legittimità, secondo il consolidato principio che preclude al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio più volte ribadito secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest è prova dello stato di ebbrezza: ne deriva che spetta alla difesa dimostrare la prospettata invalidità dell’accertamento, provando vizi della strumentazione, vizi correlati all’omologazione o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti (Sez. 4 n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 28255; conformi Sez. 4 n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 e Sez. 4 n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958).

Con specifico riferimento alla curva di Widmark, la Corte ribadisce che non può costituire valida prova dell’inaffidabilità del risultato dell’alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondati su parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto (Sez. 4 n. 3862/2018).

Quanto all’aggravante dell’avere provocato un incidente, i giudici di merito hanno offerto congrua motivazione, evidenziando con argomentare logico come, alla stregua delle emergenze probatorie, la collisione della vettura con altro veicolo e una cabina elettrica fosse riconducibile all’impoverita capacità di guida per l’elevato tasso alcolemico, in assenza di altre cause apprezzabili. Le argomentazioni risultano immuni da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie. Da qui la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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