Concordato in appello: rinuncia ai motivi e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32732 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale che non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., dovendo il giudice di appello ritenersi non investito di tale cognizione. Sono invece ammissibili, in via di principio, i motivi che investano la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello gli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in secondo grado.
Deduce tre motivi: la discordanza tra la pena concordata e quella concretamente irrogata; il vizio motivazionale per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; la violazione dell’art. 624-bis cod. pen. e l’eccessività della pena, con richiamo alla dubbia legittimità costituzionale della norma incriminatrice. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile, secondo la procedura di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017.
Quanto al primo motivo, la doglianza è priva di fondamento: dal verbale di udienza emerge che la pena concordata era proprio quella di anni uno e mesi sei di reclusione, poi applicata dal giudice di secondo grado. La proposta congiunta, sottoscritta dal sostituto procuratore generale e dal difensore, prevedeva la parziale rinuncia a tutti i motivi di appello, eccettuati quelli sul trattamento sanzionatorio, e la pena ivi indicata coincide con quella irrogata.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio per cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, per la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e quello dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi, infatti, determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. I precedenti citati confermano che tale potere dispositivo limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente muove da una generica censura di costituzionalità dell’art. 624-bis cod. pen., che non sfocia in una rituale eccezione, per poi lamentare l’eccessività della pena concordata. La Corte ribadisce che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che non ricorre nel caso esaminato.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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