Furto con strappo e destrezza si distinguono per la violenza sulla cosa (Cass. pen. Sez. VII n. 32737 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità dell’azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui. Lo strappo, di cui all’art. 624-bis cod. pen., è invece condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. Ne consegue che la riconduzione del fatto all’una o all’altra figura presuppone l’accertamento in concreto delle modalità dell’azione, come descritte dalla persona offesa. Il ricorso che si limiti a riproporre profili di censura già vagliati dal giudice di merito, senza critica analitica della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Torino, che ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di primo grado con riferimento all’art. 624-bis cod. pen. Secondo la tesi difensiva, i fatti di cui all’imputazione avrebbero dovuto essere ricondotti all’ipotesi del furto con destrezza e non a quella del furto con strappo.
La questione giunge in Cassazione attraverso un ricorso che deduce violazione di legge, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Le censure sono inoltre volte a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Nel merito della qualificazione, i giudici del gravame hanno ritenuto corretta la riconduzione dei fatti all’art. 624-bis cod. pen. sulla base della descrizione della persona offesa, dalla quale è ravvisabile quel ricorso alla violenza che connota lo strappo. La vittima ha riferito che, mentre stava parlando al telefono, l’imputato le si è avvicinato da tergo, strappandole il telefono dalla mano, tanto da farle quasi perdere l’equilibrio. Tale descrizione rivela il ricorso all’uso di violenza.
La sentenza impugnata opera così un buon governo del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo strappo è condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene, come affermato da Sez. V n. 44976 del 09.06.2016.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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