Tossicodipendenza e continuazione: verifica rigorosa del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 33142 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, un’approfondita e rigorosa verifica volta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Lo stato di tossicodipendenza costituisce elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni per la configurabilità dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il riscontro degli elementi rivelatori dell’unicità di disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamenti.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in relazione a più reati separatamente giudicati in sede di cognizione: un furto risalente al 2015 e successive violazioni in materia di stupefacenti.
La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando che le condotte riflettevano un mero stile di vita improntato alla devianza. Il furto non rivelava alcun collegamento psichico con le successive violazioni; la partecipazione al sodalizio di narcotraffico e i reati-fine erano collocati in un preciso contesto associativo, estraneo all’ulteriore acquisto di stupefacente, frutto di autonoma risoluzione criminosa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio acquisito secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una rigorosa verifica dell’anticipata programmazione unitaria. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che esige il riscontro effettivo della programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ribadisce che esso va valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, ma solo con riguardo a reati collegati o dipendenti da tale stato e sempre che sussistano le altre condizioni di configurabilità dell’istituto. Richiama in proposito Sez. I n. 50716 del 2014, Sez. I n. 33518 del 2010 e Sez. IV n. 33011 del 2008.
Il riscontro degli elementi rilevanti — causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni, ogni aspetto riflettente l’unicità o pluralità delle determinazioni originarie — è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto, come affermato da Sez. I n. 354 del 1991.
Nel caso concreto la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, individuando nelle modalità di realizzazione del reato più recente gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e per inquadrarlo in una risoluzione estemporanea, ascrivibile al solo stato di tossicodipendenza e avulsa dalla precedente programmazione. Le argomentazioni sono ritenute ineccepibili e non scalfite dalle censure meramente controvalutative.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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