Continuazione in executivis unicità disegno criminoso onere allegazione condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 35965 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Anche in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., è necessaria un’approfondita e rigorosa verifica volta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni, l’identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti costituiscono solo indici rivelatori, insufficienti da soli a dimostrare un’unica deliberazione di fondo. Grava sul condannato che invochi la disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il richiamo alla contiguità cronologica o all’analogia dei titoli di reato.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati da sentenze irrevocabili. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con ordinanza del 15-22 aprile 2026.

Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza degli indici della continuazione. La questione giunge così davanti alla Corte suprema, chiamata a verificare la tenuta della motivazione del giudice dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’unicità del disegno criminoso come questione di fatto riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata. Richiama sul punto Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018.

Sul piano sostanziale la Corte ribadisce, sulla scorta di Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, che il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, una verifica rigorosa circa l’originaria programmazione dei reati successivi. La ratio della disciplina risiede, sul piano intellettivo, nella iniziale previsione di più azioni criminose e, sul piano volitivo, nell’elaborazione di un programma di massima.

Gli indici sintomatici — omogeneità delle violazioni, identità del bene protetto, contiguità spazio-temporale — non consentono da soli di affermare l’esistenza di un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3 n. 3111 del 20/11/2013; Sez. 1 n. 34502 del 02/07/2015). Essi possono riflettere, invece, una mera abitualità criminosa.

La Corte enuncia quindi il principio sull’onere di allegazione a carico del condannato, chiamato a fornire elementi specifici e concreti e non a limitarsi al richiamo della sequenza cronologica o dell’analogia dei titoli (Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016; Sez. 5 n. 21326 del 06/05/2010). Il riscontro degli elementi rilevanti resta rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile quando la motivazione sia congrua e priva di vizi logici (Sez. 1 n. 354 del 28/01/1991).

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che le condotte risultavano espressione di contingenze differenti e non di un’unica deliberazione di fondo: il ricorrente, dopo aver organizzato un sodalizio criminoso nel 2007, aveva poi apportato il proprio contributo a una diversa associazione promossa da altro soggetto, senza che fosse stato allegato alcun elemento da cui inferire una determinazione risalente al 2007. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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