Continuazione in executivis tra reati eterogenei e assenza di programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 36003 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. esige, non diversamente dal giudizio di cognizione, l’accertamento di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e la dimostrazione che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Non basta valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi restino frutto di determinazione estemporanea. La condizione di marginalità sociale, la dipendenza da alcol e droga e l’indole reattiva non integrano di per sé prova di una programmazione unitaria. L’arresto intervenuto tra un reato e i successivi è di regola ostativo all’individuazione di un anteriore disegno criminoso.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lodi rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di un condannato con riguardo ai reati giudicati da tre sentenze: resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, violenza sessuale e minacce, resistenza e danneggiamento aggravato.
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che tutti i reati erano stati commessi a breve distanza l’uno dall’altro e risultavano unificati dal disagio sociale, dalla dipendenza da alcol e droga e da una spinta comportamentale di tipo reattivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui la continuazione richiede una approfondita verifica degli indici sintomatici del disegno criminoso unitario e la prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
Sul piano applicativo, il giudice dell’esecuzione aveva posto a fondamento del rigetto molteplici elementi di fatto. Quanto ai reati giudicati con la terza sentenza, si tratta di violenza sessuale di tipo predatorio, del tutto eterogenea rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale giudicati con le altre due pronunce.
Quanto ai due episodi di resistenza, il giudice aveva valorizzato la distanza temporale e l’occasionalità delle condotte, precisando che il dedotto “comportamento reattivo” non costituisce indice di anteriore programmazione, ma espressione dell’indole criminale dell’autore. Il ricorso non muoveva censure specifiche a questa motivazione, limitandosi a invocare la condizione esistenziale e la marginalità sociale del soggetto.
La Corte rileva inoltre che per i fatti giudicati con la seconda sentenza il ricorrente era stato tratto in arresto: circostanza che, secondo Sez. I n. 44988 del 17/09/2018, è di regola ostativa all’individuazione di una anteriore programmazione dei successivi episodi.
Gli indicatori utilizzati risultano aderenti alla giurisprudenza di legittimità e logicamente valutati per escludere l’unicità del disegno criminoso: il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato