Continuazione esterna in appello solo con motivi nuovi e nei termini (Cass. pen. Sez. IV n. 36018 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna tra i reati oggetto del giudizio di appello e i reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello deve essere introdotta, a pena di inammissibilità, con l’atto tipico dei motivi nuovi, entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza di discussione fissato dall’art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.. La memoria depositata in prossimità o nel corso dell’udienza non vale a introdurre validamente la questione, che pure è astrattamente deducibile in appello quando l’irrevocabilità del titolo separato sia maturata dopo l’atto di impugnazione. Resta ferma la possibilità di adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla mancata delibazione nel giudizio di cognizione. Il diritto di difesa non è compresso, perché la decadenza opera sul solo piano delle scansioni processuali dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, revocava l’interdizione legale e sostituiva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni. Nel resto confermava la condanna.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo lamentava la violazione dell’art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 maggio 2018, prodotta dalla difesa e divenuta definitiva dopo la presentazione dell’atto di appello. Con il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita la questione: se, con quali modalità ed entro quali termini possa chiedersi la continuazione esterna tra i reati in accertamento e quelli giudicati con sentenza irrevocabile dopo la presentazione dell’appello. Richiama anzitutto l’orientamento secondo cui, una volta formulato uno specifico motivo sul punto, il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di pronunciarsi (Sez. Un. n. 1 del 19.01.2000, Tuzzolino). Specularmente, la sentenza che omette di decidere sull’istanza formulata solo in corso di procedimento è conforme all’effetto devolutivo, purché il titolo separato fosse già irrevocabile prima dell’impugnazione (Sez. 2 n. 10470 del 12.02.2016, Galgano; Sez. 1 n. 6348 del 14.10.2022, Cantone).
La Corte dà conto dell’orientamento che ammette la richiesta avanzata per la prima volta anche alla discussione orale, alla sola condizione che l’irrevocabilità sia successiva ai motivi di appello (Sez. 2 n. 37379 del 18.11.2020, Arcadu; Sez. 2 n. 20993 del 20.05.2025, Langellotti). Richiama poi l’indirizzo che impone l’atto tipico dei motivi nuovi entro il termine dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 6348 del 2022, Cantone), sorretto dalla considerazione che il giudice della cognizione opera, sui fatti già giudicati, con gli stessi poteri del giudice dell’esecuzione (Sez. Un. n. 35852 del 22.02.2018, Cesarano).
Il Collegio aderisce all’opzione più rigorosa, valorizzando la struttura dell’appello come giudizio di critica alla sentenza di primo grado, confermata dalla legge n. 103/2017 e dal d.lgs. n. 150/2022 sull’art. 581 cod. proc. pen. La richiesta deve quindi essere formulata con i motivi nuovi, entro la relativa scadenza, e accompagnata dalla produzione dei titoli definitivi (Sez. 2 n. 7132 del 11.01.2024, D’Antoni).
Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza del 21 maggio 2018 era divenuta irrevocabile il 28 maggio 2019, dunque dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza del G.i.p. del 29 giugno 2017, mentre l’istanza era stata presentata con memoria depositata il 27 novembre 2025, conosciuta alla Corte territoriale solo all’udienza del 3 dicembre 2025, quando il termine per i motivi nuovi era già scaduto. La declaratoria di inammissibilità è pertanto corretta.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: non si confronta con la doppia conforme di affermazione di responsabilità e ripropone argomenti già scrutinati. Il diniego delle attenuanti, fondato sulla gravità oggettiva dei fatti e sull’assenza di condotte riparatorie e collaborative, costituisce giudizio di merito congruo e insindacabile (Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano). Ne segue la condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato