Sequestro per equivalente su beni di terzi: onere probatorio del P.M (Cass. pen. Sez. II n. 33180 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove la misura venga disposta o eseguita su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato, l’unico rimedio per il terzo che ne rivendichi l’esclusiva titolarità è il riesame. La disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma costituisce presupposto di validità della stessa, anche quando l’individuazione dei cespiti avvenga in sede esecutiva. L’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul pubblico ministero, non essendo sufficiente la dimostrazione della incapienza patrimoniale del terzo intestatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla terza interessata, disponeva la restituzione alla stessa di un libretto postale e di buoni fruttiferi appresi in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale. Il sequestro era stato eseguito oltre un anno dopo, in data 14 aprile 2025, dall’Ufficio del pubblico ministero europeo in relazione a quote sociali, beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente appartenenti o riconducibili alla moglie e alle figlie dell’indagato, ritenuti nella effettiva disponibilità di quest’ultimo.
Il Tribunale osservava che il pubblico ministero aveva eseguito il sequestro sui beni della terza interessata sulla base delle risultanze investigative trasfuse in una annotazione della Guardia di Finanza introdotte ex novo a indagini ormai concluse: non una mera esecuzione del sequestro disposto dal G.i.p., bensì un sequestro del tutto nuovo, privo di preventivo contraddittorio e vaglio giurisdizionale. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte richiama e fa propria l’ampia requisitoria del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto.
Sotto il primo profilo, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui la circostanza che l’individuazione e l’apprensione dei beni sia riservata alla fase esecutiva del sequestro non compromette il diritto di difesa dei terzi, i quali non potevano impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi in fase attuativa nei loro confronti. La disponibilità del bene non riguarda la mera esecuzione della misura, ma ne costituisce presupposto di validità (richiamata Sez. 2 n. 21515 del 20/03/2025, non mass.; Sez. 3 n. 37465 del 25/05/2023; Sez. 3 n. 34602 del 31/03/2021, Rv. 282366; Sez. 2 n. 20685 del 21/03/2017, Rv. 270066; Sez. 3 n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086).
Sotto il secondo profilo, la Corte afferma che non spettava alla difesa allegare elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni da parte dei terzi interessati. L’onere probatorio della effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni formalmente intestati alla congiunta grava sul pubblico ministero. A tal fine non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisirne il possesso, essendo invece necessaria la prova della riferibilità concreta dei cespiti all’indagato (richiamate Sez. 3 n. 35771 del 20/01/2017, Rv. 270798; Sez. 3 n. 36530 del 12/05/2015, Rv. 264763; Sez. 2 n. 11791 del 12/03/2025; Sez. 3 n. 1770 del 17/12/2024).
La Corte rileva inoltre che il Procuratore europeo ha erroneamente sostenuto che la difesa non avesse contestato la qualità di intestatari fittizi né rivendicato la titolarità dei beni: nella richiesta di riesame, dopo il motivo in rito, era stato proposto uno specifico motivo con cui si rivendicavano la proprietà e la disponibilità esclusiva dei cespiti in capo alla terza ricorrente.
Infine, il Tribunale ha ritenuto non compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia, osservando che la documentata incapienza patrimoniale dei familiari non è di per sé prova della disponibilità dei beni in capo all’indagato. Detto principio non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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