Misura di sicurezza scaduta e sopravvenuta carenza di interesse a impugnare (Cass. pen. Sez. I n. 33756 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuata in una prospettiva utilitaristica: finalità negativa di rimuovere uno svantaggio processuale e finalità positiva di conseguire una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo. Il requisito deve configurarsi in termini di concretezza e attualità e sussistere tanto al momento della proposizione del gravame quanto in quello della decisione. Ne consegue che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso la proroga di una misura di sicurezza quando la misura risulta scaduta prima del vaglio della Corte.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva prorogato per un anno la misura di sicurezza della casa di lavoro nei confronti di un soggetto, con scadenza fissata al 24 giugno 2025. Il Tribunale di sorveglianza, investito dell’appello, aveva rigettato l’impugnazione. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due profili: l’omessa considerazione degli elementi di novità sopravvenuti, che avrebbero escluso l’attualità della pericolosità sociale, e la mancata valutazione della compatibilità della misura con la finalità rieducativa di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in relazione alla sottoposizione del soggetto al regime detentivo speciale dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di interesse a impugnare, che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. configura come condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto.

La decisione richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, secondo cui l’interesse ad impugnare non si fonda sul concetto di soccombenza — proprio delle impugnazioni civili — ma va letto in chiave utilitaristica, tra finalità negativa di rimozione dello svantaggio processuale e finalità positiva di conseguimento di una utilità coerente con il sistema normativo.

Da tale premessa la Corte fa discendere la necessità che il requisito si presenti in termini di concretezza e attualità e permanga sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa incidere effettivamente sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell’impugnazione. Il requisito presuppone dunque una verifica della persistenza dell’interesse al momento della decisione, non venuta meno per mutata situazione di fatto o di diritto. Sul punto sono richiamate Sez. I n. 8763 del 2016 e Sez. I n. 47882 del 2013.

Applicando tale ricostruzione al caso concreto, il Collegio rileva che la proroga della misura di sicurezza, deliberata il 15 maggio 2024, scadeva il 24 giugno 2025. Al momento del vaglio della posizione del ricorrente, la misura risultava quindi già scaduta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione, priva delle esigenze di attualità e concreta utilità sottese al ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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