Cass. pen. Sez. III n. 37625/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 37625/2026 (R.G. 26290/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COMUNE di CASSANO DELLE MURGE contro
SENTENZA
avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA CALABRETTA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Comune di Cassano delle Murge propone ricorso per cassazione, iscritto quale ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., avente ad oggetto l’opposizione, formalizzata dal Comune suddetto quale “terzo”, avverso la sentenza emessa da questa Corte, sez. 4, n. 20374/2025 che, pronunciandosi sul ricorso proposto da ex art. 628-bis cod. proc. peno revocava la sentenza emessa da questa Sezione n. 37274/2008 limitatamente alla statuizione concernente la confisca e, per l’effetto, annullava senza rinvio la sentenza emessa il 23.03.2006 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di nel procedimento n.r. 287/2005, limitatamente alla statuizione concernente la confisca degli immobili, statuizione che eliminava disponendo la restituzione all’avente diritto. Dopo aver svolto una compiuta ricostruzione della complessa vicenda processuale sottostante, ed un’ulteriore premessa, in diritto, finalizzata ad espletare le ragioni per le quali ritiene esperibile il ricorso di terzo in opposizione ex art. 391-ter cod. proc. civ., il ricorrente articola tre distinti motivi. Il primo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per la ritenuta violazione dell’art. 826 cod. civ.: con esso il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha disposto la revoca della confisca e la restituzione all’avente diritto di un bene ormai entrato nel patrimonio indisponibile del Comune che, in quanto tale, non può essere sottratto alla sua destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguarda. Il ricorrente osserva che la destinàzione impressa dal Consiglio Comunale ai beni per i quali è stata disposta la restituzione (ERP e fini sociali) pregiudica la possibilità della loro restituzione Il secondo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per la ritenuta violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 24 Costo poiché la sentenza impugnata (opposta, testualmente) inciderebbe sui rapporti tra il ed il Comune, soggetto, quest’ultimo, che è rimasto estraneo ai giudizi che lo hanno indirettamente interessato, con la conseguenza che, poiché ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato fa stato tra le sole parti del giudizio, il Comune ricorrente, estraneo al giudizio in questione, non potrebbe subire o comunque essere vincolato dall’ordine di restituzione disposto. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1, co.13, lett. o) I. n. 134/2021 e falsa applicazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen.: il ricorrente deduce che, anche in sede di esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte EDU, il giudice nazionale conserva un margine di ragionevole apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. In particolare, si osserva che la diposizione di cui all’art. 628-bis proc. peno attribuisce alla Corte di cassazione l’alternativa tra la rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione della Convenzione, disponendo “ove occorra” la revoca della sentenza, e la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione. Evidenzia che la Corte, inoltre, con il provvedimento impugnato, ha disposto la restituzione dei beni a carico dello Stato, non invece del Comune, pur a fronte di un’acquisizione comunale ex art. 44 dPR n. 380/2001. In ragione dei motivi sopra esposti, il “petitum” articolato in ricorso è quello di disponendo, ove occorra, la rimessione degli atti al giudice dell’esecuzione con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite.
Nelle more dell’udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, la difesa ha trasmesso memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Comune.
La difesa del Comune ricorrente ha trasmesso due memorie: con la prima, del 19 settembre 2026, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e con la seconda (in data 28 settembre) ha inteso replicare sia alle conclusioni della Procura Generale che alla memoria della difesa di insistendo, comunque, per l’accoglimento del ricorso.
La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha, infatti, inteso consapevolmente promuovere impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, nella sede penale, utilizzando uno strumento previsto esclusivamente per il processo civile, ovvero quello di cui all’art. 391-ter cod. proc. civ., in care,nza di specifica disposizione che a tanto lo facoltizzi (sul punto, conferma si rinviene nella sentenza di questa Corte, Sez. S, n. 1049 del L’eventuale ammissione dello strumento impugnatorio come articolato, ovvero quale ricorso ex art. 391-ter cod. proc. civ., determinerebbe, nella sostanza, una deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, espressamente previsto dall’art. 568, comma l, cod. proc. peno Tanto premesso, si osserva che l’istanza sottostante il ricorso formalizzato dal Comune di Cassano delle Murge deve essere valutata quale richiesta di provvedere in ordine all’obbligo di “facere” (nel caso di specie l’obbligo di restituzione dei beni) imposto al soggetto terzo (estraneo alla vicenda penale sottostante) in esecuzione di una sentenza penale. Si tratta, quindi, di un ricorso il cui “petitum” risulta del tutto riconducibile alla materia dell’esecuzione penale (art. 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), e, per l’effetto, sostanzialmente proteso alla prospettazione di un incidente di esecuzione. Occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, questa Corte debba limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità provvedimento, nonché l’esistenza impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez. 5, n. 8823 del 16/02/2026, Jandoubi, Rv. 289708 – 01). Ebbene, questo Collegio ritiene che, nel caso che occupa, non possa operare l’istituto di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., poiché, come pure affermato da questa Corte, l’incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione, cosicché non può trovare applicazione il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce unicamente alle impugnazioni (Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, Rv. 270840 – 01). Benché il precedente appena citato riguardi un caso analizzato nella direzione opposta, posto che nel caso oggetto di quella pronuncia la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di riqualificazione dell’incidente di esecuzione, proposto ai sensi dell’art. 670 cod. prot. pen., alla stregua del rimedio di cui all’art. 625-ter cod. proc., si ritiene di poterne ricavare, comunque, la collocazione dell’incidente di esecuzione all’esterno del perimetro degli strumenti di impugnazione in senso proprio. Ne deriva che, in questa sede, il ricorso va dichiarato inammissibile, impregiudicata la facoltà del Comune ricorrente di proporre analoga questione in sede esecutiva.
La ritenuta inammissibilità del ricorso proposto, per ragioni processuali, preclude ogni valutazione dei motivi con esso dedotti Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/10/
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 391-ter c.p.c. – Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
- Art. 628-bis c.p.p. – Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia…
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze