Benefici penitenziari ex art 4-bis dubbio non risolto in danno istante (Cass. pen. Sez. I n. 34336 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’eventuale dubbio sulla sussistenza del presupposto dell’impossibilità o dell’irrilevanza della collaborazione con la giustizia, per la limitata partecipazione al fatto o per l’avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, non può risolversi in danno dell’istante. Il giudice di sorveglianza, nel valutare l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non può limitarsi a ribadire quanto già accertato dai giudici di cognizione, ma deve verificare in concreto, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del d.l. n. 162 del 2022, gli elementi individualizzanti del percorso del singolo detenuto, da cui desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti mafiosi e a non riattivarli.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova proposta da una detenuta condannata per favoreggiamento aggravato. La condannata aveva allegato l’occasionalità della propria condotta, sostenendo di avere protetto la latitanza del figlio, e la propria vita regolare, chiedendo l’ammissione alla misura previo accertamento dell’impossibilità di collaborare.
Il Tribunale ha valorizzato la particolare gravità del fatto, ritenuto sintomatico di vicinanza ai vertici di un’associazione mafiosa, e ha escluso l’impossibilità della collaborazione, richiedendo la cessazione di ogni legame con il sodalizio criminale. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen. e vizi di motivazione sui collegamenti con la criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei termini esposti. Alla ricorrente si applica la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del d.l. n. 162 del 2022, trattandosi di condannata prima dell’entrata in vigore del decreto: i benefici possono essere concessi in caso di collaborazione impossibile e purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Sul primo profilo, l’ordinanza impugnata è giudicata evasiva: opera un riferimento alla gravità del fatto che non rileva in proposito, salvo trarne la conseguenza che nella sentenza di condanna non vi sia stato l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità. Il Tribunale non lo evidenzia espressamente e non indica se, ed eventualmente in base a quali elementi, una collaborazione sia ancora possibile. La motivazione è pertanto carente e non si concilia con il principio secondo cui il dubbio sul presupposto dell’impossibilità o dell’irrilevanza della collaborazione non può risolversi in danno dell’istante, come affermato da Sez. 1, n. 29869 del 16/4/2019, Lamberti e Sez. 1, n. 7409 del 5/10/2017, Abbate.
Sul secondo profilo, il Tribunale si limita a ribadire che dal fatto di condanna è possibile ricavare elementi di vicinanza ad ambienti di ‘ndrangheta. Così facendo, non adempie al proprio diverso e successivo compito di verificare che quella contiguità sia attuale a distanza di anni dalla commissione del delitto. Le informazioni recenti richieste alla casa circondariale indicano rapporti solo con i più stretti congiunti, ma il Tribunale supera il dato considerando che il figlio era affiliato o vicino a un’associazione mafiosa.
L’ordinanza non si confronta con la circostanza allegata dalla difesa, secondo cui il figlio è stato nel frattempo assolto dal reato associativo e dai reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., con revoca del sequestro di prevenzione. Tale circostanza, ininfluente su quanto accertato nella condanna irrevocabile, è invece influente nel valutare se il perdurante legame affettivo-familiare con il figlio sia ancora suscettibile di evocare l’attualità dei collegamenti mafiosi. La Corte annulla quindi l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame.
Nota della Redazione
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